Art. 31.

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n- 281, é sostituito dal seguente: "Chiunque partecipa in una società esercente attività bancarie, società con azioni quotate in borsa, società per azioni esercenti il credito, nonché casse rurali e banche popolari ed ogni altro ente creditizio, in misure superiore al due per cento del capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa e alla Banca d'Italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite. Le successive variazioni di ciascuna partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da quello in cui la partecipazione si é ridotta entro la percentuale stessa".
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