Art. 17

1. (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163)

2. (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163)

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono, altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione dall'Albo stesso .
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Giurisprudenza e Prassi

SNC - OMESSA DICHIARAZIONE INTESTAZIONE FIDUCIARIA - EFFETTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

E' illegittima l'esclusione dalla gara per l’affidamento di lavori disposta dalla stazione appaltante per aver il concorrente omesso, in sede di domanda di partecipazione, la dichiarazione di non aver violato il divieto di intestazioni fiduciarie stabilito dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55.

Il ricordato art. 17 della legge n. 55 del 1990, e il pedissequo regolamento, contengono un meticoloso elenco delle societa' gravate dal divieto di intestazione fiduciaria (le societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, le societa' cooperative per azioni o a responsabilita' limitata, le societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata) e non menzionano la s.n.c., cui il fenomeno combattuto non è giuridicamente riferibile per difetto di trasferibilita' fiduciaria della quota.

Sembra corretto, pertanto, il parere espresso dal Consiglio dell’Autorita' di vigilanza sui lavori pubblici il 7 novembre 2001, secondo cui la normativa piu' volte richiamata riguarda societa' diverse dalle societa' di persone “per la natura giuridica di queste ultime che non prevedono attribuzione di quote ovvero di azioni intestabili a terzi.”.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 26/10/2018 - DIVIETO INTESTAZIONE FIDUCIARIA SOLO PER QUOTE DI MAGGIORANZA

Si chiede di chiarire l'ambito di operatività soggettiva e oggettiva della causa di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. h) del Codice Appalti inerente il divieto di intestazione fiduciaria, con particolare riferimento all'ipotesi in cui la quota gestita dalla fiduciaria sia di minoranza.