Art. 12.

1. Nel numero 2-bis) dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, le parole "dagli articoli 10 e 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 10".

2. Nel numero 2-bis) del primo comma dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, dopo le parole "di un provvedimento" é inserita la seguente: "definitivo".
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