Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, é sostituito dal seguente: "Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, é punito con la reclusione da due a quattro anni".
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