Art. 21.

1. L'articolo 32-quater del codice penale é sostituito dal seguente: "Art. 32-quater. (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437,501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".
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