Art. 10.

1. Nel primo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, dopo le parole "ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575," sono inserite le seguenti: "in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge,"; nello stesso comma le parole "di residenza" sono sostituite dalle seguenti: "di dimora abituale", e la parola "procede" é sostituita dalle seguenti: "può procedere".

2. Nel secondo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole "elencati nel secondo comma dell'articolo 2-bis nel secondo comma dell'articolo 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "elencati nel comma 3 dell'articolo 2-bis e nel comma 4 dell'articolo 10".

3. Nel quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole "dal terzo comma dell'articolo 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 6 dell'articolo 2-bis".

4. Dopo il quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, é aggiunto il seguente: "La revoca del provvedimento con il quale é stata disposta una misura di prevenzione, non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del primo comma".
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