Art. 23.

1. L'articolo 648-bis del codice penale é sostituito dal seguente: "Art. 648-bis. - (Riciclaggio. - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacolata l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, é punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena é aumentata quando il fatto é commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".
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