Art. 30.

1. L'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, é sostituito dal seguente:

"Art. 13. –

1. Deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, per importo da determinarsi con le modalità previste dal comma 7, presso: a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;

b) enti creditizi;

c) operatori finanziari e di borsa iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa;

d) altri operatori finanziari e di borsa al cui capitale partecipano, anche per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, i soggetti di cui alle lettere b) e c).

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allorquando, per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere, si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma 1, costituiscono nondimeno parti di un'unica operazione.

3. La data e la causale dell'operazione, l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita, devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.

4. Le scritture indicate nel comma 3 vanno conservate per la durata di dieci anni.

5. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il personale incaricato dell'operaione, che contravviene alle disposizioni precedenti, é punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

6. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, l'esecutore dell'operazione, che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false, é punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

7. L'importo di cui al comma 1 é determinato con decreto del Ministro di grazia e giustizia emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti indicati alle rimanenti lettere. Le modalità della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
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