Art. 7.

1. Dopo l'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, é aggiunto il seguente: "Art. 10-sexies. - 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ai sensi del comma 4 dell'articolo 10 ovvero del secondo comma dell'articolo 10-quater nonché dei provvedimenti indicati nei commi 3 e 5 dell'articolo 10. Lo stesso obbligo sussiste per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale.

2. La certificazione é rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dell'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione é richiesta nei confronti della stessa società. Essa é altresì richiesta, se trattasi di società di capitali o di società cooperative, nei confronti dell'amministratore e del legale rappresentante; se trattasi di società in nome collettivo, nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita seplice, nei confronti dei soci accomandatari; se trattasi di consorzi, nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del codice civile la certificazione é richiesta nei confronti di coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello Stato.

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione é altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi si società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione é richiesta ed indicare le amministrazione o enti pubblici ai quali la certificazione deve essere inviata ovvero il numero di esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione é valida per tre mesi dalla data del rilascio e può essere esibita anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La certificazione rilasciata al privato deve comunque essere trasmessa all'amministrazione o all'ente pubblico interessato entro venti giorni dalla data del rilascio.

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessa attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando é richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

8. La certificazione non é richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione é un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9. La certificazione non é inoltre richiesta ed é sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'articolo 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

10. É fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. L'impresa aggiudicataria é tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta.

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso é punito con la reclusione da uno a quattro anni.

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori.

Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente é comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15".
Condividi questo contenuto: