Art. 24.

1. Dopo l'articolo 648-bis del codice penale é inserito il seguente: Art. 68-ter. - (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, é punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena é aumentata quando il fatto é commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
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