Art. 13.

1. Nell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 é inserito il seguente: "1-bis. Per i condannati per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalità organizzata, nonché per il reato indicato nell'articolo 630 del codice penale, devono essere acquisiti elementi tali da escludere la attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata".
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