Art. 8.

1. Nel primo comma dell'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole "Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo." sono sostituite dalle seguenti: "Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo." .
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Giurisprudenza e Prassi

SUPERAMENTO DEL LIMITE AL SUBAPPALTO - EFFETTI

CORTE CASSAZIONE SENTENZA 2013

La L. n. 646 del 1982, art. 21, comma 1 (come modificato dal D.L. n. 629 del 1981, art. 2 quinquies, convertito nella L. n. 726 del 1982; ed ancora dalla L. n. 55 del 1990, art. 8), sanziona la condotta di che "avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione della autorità competente". L'interpretazione letterale di tale disposizione induce fondatamente a ritenere che il reato sia configurabile laddove manchi del tutto l'autorizzazione al subappalto delle opere riguardanti la pubblica amministrazione, dovendo la formula "in tutto o in parte" essere riferita alla eventuale ripartizione in lotti delle opere medesime: talchè solo con una esegesi estensiva ed in malam partem sarebbe possibile affermare che la norma sia applicabile anche in una situazione, come quella in esame, nella quale l'autorizzazione sia stata regolarmente rilasciata dall'autorità amministrativa competente, ma il subappalto abbia poi concretamente riguardato la realizzazione delle opere in misura superiore alla percentuale stabilita nell'atto autorizzativo.