Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: affidamento diretto

Quest'Amministrazione ha necessita' di provvedere ad affidare l'incarico per la redazione della VAS (valutazione ambientale strategica) di cui all'art. 4 L.R. 12/2005 del PGT mediante incarico fiduciario per un importo presunto di Euro 40.000 a professionista in possesso di competenze paesaggistiche e conoscenze particolari in merito al territorio di Campione ( Exclave in Svizzera). Si chiede se esiste la possibilita' di affidamento diretto oppure se vi sia l'obbligo dell'applicazione dell'art. 91 ex d.lgs 163/2006.

L'affidamento degli incarichi all'interno di una amministrazione (art.90 del D.Lgs. n.163/06) è subordinata anche alla volontà di volerlo esperire da parte del tecnico individuato ? Ovvero il tecnico può rifiutarsi di accettare l'incarico ed in caso affermativo è necessaria la giusta motivazione?

Affidamento diretto
QUESITO del 02/03/2008

in relazione agli articoli 91 e 125 del dlgs 163/2006 si formula il seguente quesito: premessa: nell’ambito di un intervento di restauro (importo presunto dei lavori 350.000 €) di alcuni ambienti di una villa storica ad opera di un ufficio periferico del Ministero Beni Culturali, il progettista interno all’amministrazione habisogno di un collaboratore alla progettazione per gli aspetti impiantistici con particolare riguardo agli impianti che dovranno essere realizzati in vista di un ulteriore futuro progetto di allestimento di un sistema museale di tipo multimediale all’interno degli ambienti aggetto dell’attuale restauro. L’importo presunto del compenso previsto per la tale collaborazione progettuale di tipo impiantistico è di circa 13.000 €. Quesito: È possibile affidare tale incarico attraverso le procedure in economia cioè in modo diretto (poichè inferiore a 20 mila €) ai sensi del combinato disposto degli articoli 125 comma 11 e 253 comma 22 lettera b dato che il nostro ministero ha adottato il regolamento di spese in economia e vi è l’esigenza di scegliere un soggetto che abbia particolari competenze nello specifico settore oppure si deve comunque seguire la procedura di cui all’art 91 c. 2 richiedendo ovviamente i requisiti specifici?

Con la nota prot. n. 183912 del 3 dicembre 2007 codesto Dipartimento sottopone la problematica che di seguito si rappresenta.
Con D.D.G. n. 7331 del 22.07.2004 è stato approvato e finanziato il progetto relativo ai lavori di restauro di una Chiesa sita in xxx. Tra le somme a disposizione dell'amministrazione per competenze tecniche, direzione lavori, misure e contabilità, assistenza ai lavori, assistenza al collaudo e coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, è stata prevista la somma di € 122.947,71.
Con disciplinare n. 1111 del 18.12.2003 l'amministrazione regionale ha affidato all'Architetto xxx l'incarico sopra descritto ponendo il limite economico di cui all'art. 11 della l. r. n. 7/02 ( €100.000 Iva esclusa).
Durante l'esecuzione dei lavori la Soprintendenza BB. CC .AA di xxx ha ritenuto indispensabile la redazione di n. 2 perizie di variante e suppletive a seguito di "ritrovamenti straordinari avvenuti e non prevedibili in fase progettuale", con conseguente rimodulazione del quadro economico progettuale.
Rileva codesto Dipartimento di avere proceduto a liquidare al professionista le parcelle delle competenze per complessivi € 91.294,94 ma di avere restituito con nota n. 42180 del 20.03.2007 la parcella e la relativa fattura del 26.01.2007 di €7.751,99 prodotta dall'architetto " nella considerazione che l'incarico era stato conferito ai sensi dell'art. 11 comma 11 della l.r. n. 7/02 e ritenendo che il compenso pattuito fosse comprensivo di tutte le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto di cui al disciplinare di incarico..".
Con nota n. 1468 del 10 luglio 2007 la Soprintendenza BB. CC. AA. di xxx ha ritrasmesso la parcella e la relativa fattura per la liquidazione motivando che "la prestazione resa dal professionista per la redazione delle perizie di variante trova la modalità di pagamento già definita nel disciplinare in questione".
Codesto Dipartimento ritiene invece che "la stessa non possa essere liquidata in quanto costituirebbe palese inosservanza dei limiti posti dell'art. 11 comma 11 della l.r. n. 7/02 tenuto conto che non risultano conferiti ulteriori incarichi alla professionista per la redazione delle perizie in argomento".

Con nota 27-6-2007, n. 46230, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in ordine alla destinazione dei ribassi d'asta conseguiti nel caso di appalto di opere finanziate dalla Regione e realizzate da enti morali, di culto o pubblici che si siano avvalsi degli uffici tecnici degli enti locali. Si ritiene che in forza delle vigente disciplina (dettata dall'art. 14/bis, comma 13 della l. n. 109/1994 nel testo coordinato con la l.r. n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni) le economie vadano ripartite fra l'ente locale che ha svolto la funzione di "ente appaltante" e la Regione stessa.

D23. Il contributo deve essere versato anche per le procedure di affidamento o acquisto con ditte esclusiviste?

D32. In quali casi è possibile l’affidamento diretto del contratto?

D33. Nel caso di affidamento diretto, vi è obbligo di motivazione?

Con la presente si richiede un parere di legittimità su un eventuale affidamento diretto con Convenzione da parte del Comune, del servizio/lavoro di manutenzione caldaie/terzo responsabile o addirittura del servizio integrato energia ad un soggetto ente pubblico di natura economica dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, contabile e di proprio Statuto approvato dalla Giunta di Regione Lombardia come l'Aler. In caso di adesione il servizio lavoro verrebbe svolto da una società, GESI srl, composta dall'Aler, da un altra società pubblica e da una società mista come a2a spa. In caso di risposta positiva ad una tale procedura di affidamento si richiede quale sia la procedura corretta (affidamento in house, convenzioni fra enti ecc...)

Dovendo procedere all’affidamento diretto dei lavori di manutenzione straordinaria dell’importo di € 20.000,00 ad un Operatore Economico, si chiede se è possibile procedere con un solo provvedimento (determina dirigenziale) che contiene determina a contrarre e contestuale affidamento diretto dei lavori, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 comma 2 e dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti.

Con la presente chiedo Loro quanto segue: ho iniziato, come punto istruttorre, una trattativa diretta sul MEPA, che è all'esame del punto ordinante il mio dirigente (settore LL.PP.), la determinazione dirigenziale di affidamento alla ditta che ofrnirà i beni tramite ordine sul MEPA, deve essere espletata e pubblicata prima che il puno ordinante, ordini i beni sul MEPA, oppure dopo che il punto ordinante effettua l'ordine sul mEPA?

Salve, ho proceduto a fare una gara su intercenter ai sensi dell'art. 36 c. 2 l. a dlgs 50/2016 ss.mm.ii. con criterio di aggiudicazione art. 95 c. 4 del medesimo dlgs "Criterio del minor prezzo", ma gara andata deserta, posso aggiudicare per trattativa privata (affidamento diretto, magari a chi deteneva già il servizio e mantenere gli stessi prezzi)? Si ringrazia cordiali saluti

Esistono delle caratteristiche tipo che il responsabile del procedimento deve avere per le procedure al di sotto dei 40.000 euro?

Il nostro Ente deve procedere, in vista della prossima stagione estiva, ad affidare il servizio di pulizia e sicurezza balneare della e c/o la spiaggia libera. Si chiede conferma se tale affidamento, il cui importo è inferiore ai 40.000,00 euro, si profili come un appalto e dunque debba sottostare all'art. 36 del Codice ed improntarsi ai principi di cui all'art. 30 del Codice medesimo e alle Linee Guida dell'ANAC che regolano gli appalti sottosoglia.

L'articolo in oggetto prevede che nel caso di affidamento diretto al di sotto dell'importo di € 40.000,00 per servizi, la stazione appaltante può procedere senza previa consultazione di due o più operatori economici, fornendo adeguata motivazione. Le linee guida n°4 dell' ANAC, in vigore dal giorno 7 aprile u.s., prevedono, nel caso di specie, che la stazione appaltante effettui la comparazione di 2 o più preventivi. Per quanto sopra, si chiede se è legittimo procedere ai sensi dell'articolo n. 36 disattendendo le linee guida n.4. Si resta in attesa di riscontro.

Argomenti:

L'art. 93, comma 1, ultimo periodo nel dichiarare che "Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo" deve essere letto nel senso restrittivo che a) in caso di affidamento diretto non è obbligatorio chiedere la cauzione provvisoria ovvero in senso più ampio b) che in caso di affidamento sotto i 40.000 euro è facoltà della stazione appaltante non chiedere la cauzione provvisoria il che permetterebbe di estendere tale discrezionalità anche alle ipotesi in cui pur in presenza di un appalto di importo inferiore ad euro 40.000 la stazione appaltante abbia scelto di avviare una procedura negoziata?

si chiede di conoscere se in un appalto di lavori in affidamento diretto sia possibile, successivamente, autorizzare un subappalto nonostante in sede di offerta non siano state indicate dall'appaltatore le lavorazioni che intendeva subappaltare.

Affidamento diretto
QUESITO del 13/06/2019

E' possibile affidare con affidamento diretto ad una persona fisica, cheq uindi non ha un partita iva, un servizio comunale; se è possibile qual'è l'iter da seguire, va staccato il CIG?

Comunicazione affidamento diretto
QUESITO del 24/07/2019

Nel caso di procedura di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 (affidamento diretto previa richiesta di 3 preventivi), la comunicazione di aggiudicazione (che nel caso in esame può essere direttamente la determina di affidamento) va comunque inviata anche agli altri 2 soggetti che hanno presentato offerta e non sono risultati aggiudicatari? Oppure visto che la procedura non prevede una gara questo passaggio si intende assolto con la semplice pubblicazione della determina di aggiudicazione?

Per l'affidamento di un appalto di lavori di € 70.000,00 si è scelta la procedura di affidamento diretto previa richiesta di tre preventivi, noto come affidamento diretto "mediato". Si chiede se, in base all'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice appalti, è obbligatorio effettuare le comunicazioni ivi indicate a tutte le imprese che hanno presentato un preventivo, sebbene la procedura adottata è quella dell'affidamento diretto mediato.

Con riferimento all’istituto dell’affidamento diretto, disciplinato nell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/16 e come modificato dall’art. 1 della L. 120-20, ferme le soglie per forniture e servizi e per lavori e fermo il possesso dei requisiti di legge in capo agli operatori, Si domanda:
1) se debba interpretarsi come facoltà di affidare “sine causa” ad una determinata impresa senza necessità di confronto concorrenziale con altri operatori;
ovvero
2) come affidamento ad un determinato operatore, motivandone le ragioni della scelta: ad esempio, necessità ed urgenza, motivi di privativa commerciale, ed, in via generale, i motivi della procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del Codice;
ovvero
3) se debba intendersi come modalità, meno formale rispetto alle altre procedure, che postula, comunque, una consultazione di mercato in maniera sostanziale attraverso richieste di preventivi, sondaggi, ecc. ?

Il Comune ha approvato con determina dirigenziale previo avviso pubblico, la formazione di un elenco di professionisti per l'anno 2021 da consultare per l'affidamento di servizi tecnici.
L'ufficio competente ha trasmesso la richiesta di offerta tramite trattativa diretta MePA ad un solo operatore economico (società di ingegneria) iscrittosi come singolo operatore economico nel suddetto elenco al quale affidare direttamente un servizio di progettazione.
L'operatore economico contattato ha risposto alla Trattativa diretta MePA formulando offerta non come operatore singolo bensì come RTP formata dalla società medesima, da altro professionista iscritto nell'elenco come singolo operatore già destinatario di altri incarichi (conclusi) e da giovane professionista NON iscritto nell'elenco professionisti.
Pertanto si chiede si sapere se nell'AFFIDAMENTO DIRETTO:
1-Può l'operatore economico contattato, trasmettere l'offerta come RTP e non come operatore singolo modificando lo stato di iscrizione nell'elenco?
2-In caso di risposta affermativa al primo quesito, può l'operatore economico contattato, formare un RTP con un soggetto non iscritto nelle'elenco?
3-In caso di risposta affermativa al primo quesito, per il principio di ROTAZIONE può l'operatore economico contattato, formare RTP con un professionista già destinatario di altro incarico (concluso)?

Si richiede il parere di codesto Ministero in ordine all'applicabilità, ratione temporis, dell'art. 51 c. 1, lett a), n. 2, n. 2.1 del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, stante il disposto di cui al successivo comma 3,che per utilità si riporta:
"Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesimadata continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto."

Nello specifico si richiedono chiarimenti in merito alla disciplina applicabile alle procedure di importo compreso tra i 75.000,00 e i 139.000,00 euro per le quali, al momento dell'entrata in vigore del decreto, era pendente il termine per la per ricezione delle manifestazioni di interesse, finalizzate allo svolgimento di una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art 1, c. 2, lett. b) della L. n. 120 dell'11 settembre 2021, e per le quali non si è ancora provveduto all'inoltro dell'invito a presentare offerta.

Quanto sopra, quale conseguenza dell'incertezza determinata dall'espresso riferimento della norma ad una molteplicità di atti, tra cui gli "avvisi di indizione della gara" che agli "inviti".

Si richiede il parere di codesto Servizio in ordine alla modifica apportata in sede di conversione all'art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2016, avente ad oggetto la richiesta agli operatori economici di documentare "esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento" ai fini dell'affidamento diretto. Il riferimento è da intendersi al possesso di una particolare capacità tecnica ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti? Riguarda tutti gli affidamenti diretti disposti dalla stazione appaltante di importo inferiore a139.000,00 euro oppure la modifica è da riferirsi ai contratti di importo compreso tra i 75.000,00 e i 139.000,00 euro?

Si chiede se sia possibile utilizzare le norme semplificative della L. 108/21, in combinato disposto col DPR 236/12. Se quest'ultimo appare infatti ancora attuale per quanto riguarda alcuni aspetti, quali le modalità di verifica della prestazione o le procedure autorizzative dei lavori, lo stesso risulta invece anacronistico rispetto ad altri, quali l'affidamento diretto, consentito fino a € 20.000 + IVA ed indicato solamente dalla formula "si prescinde dall'acquisizione di più preventivi" oppure l'obbligo di dover ripetere la procedura di gara qualora, a seguito di un primo esperimento, non si ottengano almeno tre offerte valide. Le due norme possono quindi essere utilizzate in maniera complementare tra loro? Ten. Col. Filippo STIVANI.

In riferimento gli affidamenti diretti effettuati ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a del d.lgs 50/2016, di importo inferiore ai € 40.000 di forniture e servizi, si chiede se dato il disposto dell'art. 103, c. 11 del D.Lgs 50/2016 si può non chiedere la cauzione definitiva e neppure il miglioramento del prezzo tenuto conto di quanto indicato nella Delibera ANAC n. 140 del 27/2/2019.

Si chiede se con l'entrata in vigore della disciplina in deroga ex art. 1, comma 2 della L.120/2020, residui in capo al RUP un margine di discrezionalità per ricorrere alle procedure ex art. 36, c. 2 lett. a) e b) d.lgs 50/2016.
Nello specifico, dunque, si chiede se per affidamenti di servizi dal valore stimato compreso tra € 40.000 ed € 139000 sia possibile agire ex art. 36 c. 2 lett. b) dlgs 50/2016 o la base giuridica dell'affidamento debba essere obbligatoriamente incardinata nell'affidamento diretto ex art. 1 , comma 2 lett a della L.120/2020.
Inoltre, qualora il rup volesse garantire la maggiore apertura possibile alla concorrenza, potrebbe ricorrere alle procedure aperte ordinarie, come consentito dall'art.ex art. 36 c. 2 dlgs 50/2016 o anche tale facoltà deve ritenersi compressa dalla deroga? grazie

Si chiede a codesto spettabile Servizio conferma riguardo l'applicabilità dell'art. 103, co. 11, D.Lgs. n. 50/2016 agli affidamenti diretti di cui all'art. 1, co. 2, lett. a), L. n. 120/2020. Si chiede cioè se, in ossequio alle esigenze acceleratorie e di semplificazione che sono alla base della normativa derogatoria del 2020 e in assenza di una indicazione normativa di senso contrario, il richiamo all'art. 36, co. 2, lett. a) contenuto nella disposizione codicistica possa essere ritenuto riferibile all'art. 1, co. 2, lett a), L. n. 120/2020.
Grazie.

chiedo se è possibile procedere all'affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 ad un operatore che ha organizzato l'ultima colonia estiva nell'anno 2019. E' possibile chiedere il preventivo ed affidare senza ulteriori consultazioni o viene violato il principio di rotazione?

In relazione a quanto in oggetto si chiede se l'istituto della garanzia definitiva va applicato anche negli affidamenti diretti tramite ODA su MEPA ex art. 36, comma 2, lett. a D.Lgs 50/2016. Di conseguenza, si chiede, in caso di risposta affermativa, come può essere applicato il miglioramento del prezzo di aggiudicazione nell'ODA.
Grazie.

L'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e smi al secondo paragrafo indica che "... in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, la stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri". Ad avviso di questa Stazione Appaltante, la parte della norma che indica "...ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro" è riferita agli affidamenti diretti, incrementati dalla L. 108/21 Semplificazioni-bis ad € 139.000 + IVA per beni e servizi ed € 150.000 + IVA per i lavori. Per quanto precede si chiede se, in assenza di un’indicazione normativa di senso contrario, possa ritenersi applicabile il predetto articolo del Codice a tutti gli affidamenti diretti entro tali importi. Qualora così non fosse, ragionando all'inverso, si concretizzerebbe il paradosso in base al quale, per gli affidamenti diretti compresi tra gli € 40.001 + IVA e le soglie di cui all'art. 1, co. 2, lett. a), L. n. 120/2020 e smi, ci si troverebbe obbligati a dover effettuare stipule contrattuali più gravose e complesse, rispetto a quelle di possibile utilizzo per le procedure negoziate di cui alla lett. b) della medesima norma, contraddistinte da importi superiori. Si chiede conferma di tale interpretazione normativa. Tenente Colonnello Filippo STIVANI.

MALFUNZIONAMENTO PIATTAFORMA MEPA
QUESITO del 18/07/2022

Da quando c'è stato il passaggio al nuovo ambiente, la piattaforma non funziona più correttamente.
La nostra amministrazione sta avendo non pochi problemi a concludere le procedure sul nuovo ambiente, soprattutto le trattative dirette.
Gli operatori economici caricano le loro offerte ma noi non visualizziamo gli importi. E' un problema di cui CONSIP è a conoscenza ma che al momento non riesce a risolvere.
Sono già due trattative che abbiamo dovuto rifiutare in quanto non visualizzavamo le offerte.
E' possibile motivare di andare sul mercato libero in quanto la piattaforma MEPA, al momento unico strumento a disposizione della nostra amministrazione, non funziona? Mi riferisco soprattutto a quegli affidamenti di importo pari o superiori a 5.000,00 euro.

Nell'ambito dell'impostazione delle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione abbiamo verificato che la somma degli importi degli incarichi che vogliamo affidare all'esterno, compreso l'incarico per la verifica della progettazione, supera i 139.000€ ed è comunque inferiore alla soglia. Nel dettaglio l'incarico per la progettazione di fattibilità, progetto definitivo ed esecutivo prevede un importo, calcolato sulla base delle tariffe di cui al DM 17.06.2016, di circa 70.000€, la direzione lavori e coordinamento per la sicurezza un importo di circa 60.000€, mentre la verifica delle diverse fasi di progettazione un importo di circa 30.000€. Gli incarichi di progettazione e direzione lavori che vogliamo affidare allo stesso soggetto, sommati, prevedono un importo a base di gara inferiore a 139.000€, mentre se a questo sommiamo anche le verifiche, incarico che necessariamente dobbiamo affidare a soggetto diverso, si supera il limite dei 139.000€.
Possiamo procedere con l'affidamento diretto della progettazione e direzione lavori in applicazione dell'art.1 comma 2 lettera a) della L.120/2020 come da ultimo modificata dalla L.108/2021, oppure la tipologia di affidamento è determinata dalla somma complessiva degli affidamenti di incarichi che si vogliono dare all'esterno? In questo secondo caso dovremo procedere con una procedura negoziata ex art.1 comma 2 lettera b) della L.120/2020 con il criterio dell'OEPV sia per l'icarico per la progettazione e direzione lavori che per l'incarico per la verifica delle fasi di progettazione, allungando considerevolmente i tempi. Si ringrazia per il prezioso contributo che ci date.

Per gli affidamenti nell'ambito di finanziamenti pnrr risulta non sospeso il comma 4 dell'art.37 del codice, che dispone il ricorso alle modalità ivi indicate per le procedure di affidamento attivate dai comuni non capoluogo, fatti salvi i commi 1 e primo periodo comma 2. Il comma 1 è chiaro nella sua formulazione ed indica che per i servizi fino a 40.000 euro, i comuni non capoluogo procedono autonomamente, in quanto tutti iscritti all'ausa, che per le norma transitorie di cui all'art.216 equivale alla qualificazione.
Come va invece letto il comma 2 primo periodo? Secondo il comunicato del 17 dicembre del MIT i comuni non capoluogo non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38, anche per gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all’art. 35, per servizi e forniture. La lettura del primo periodo del comma 2 pero' sembra limitare questa facoltà solo al caso in cui i comuni non capoluogo procedano "mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente". Le centrali di committenza delle unioni in genere non mettono a disposizione una piattaforma, ma ne dispongono per le procedure delegate ad essa. Quindi, paradossalmente, la procedura di affidamento diretto sopra i 40.000 dovrebbe essere delegata alla centrale di committenza, con un aggravio procedurale notevole. E' corretta questa interpretazione oppure i comuni non capoluogo, per gli affidamenti di servizi oltre i 40.000 euro, possono procedere autonomamente esattamente come per quelli sotto i 40.000?

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Nell'ambito di una procedura di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del Codice degli appalti, si chiede se sia possibile includere tra le tre ditte invitate, anche una ditta che ha già in corso un altro appalto di lavori per questa stazione appaltante.

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Affidamento diretto e subappalto
QUESITO del 18/04/2023

Buongiorno si chiede se in caso di affidamento diretto per acquisto di attrezzature scientifiche in ambito PNRR a seguito di pubblicazione di avviso di indagine di mercato sia possibile vietare il subappalto senza darne alcuna motivazione nella documentazione di gara. Grazie in anticipo

Questa stazione appaltante, nell'ambito della soglia di affidamenti diretti, si trova talvolta nella necessità di affidare diverse lavorazioni di un medesimo lavoro a più imprese. La ragione sta sia per ragioni di economicità e sia per semplicità nella gestione esecutiva della commessa (si evitano, ad esempio, potenziali rincari per subappalti e si evita, altresì, l'onere di costituire una ATI per un affidamento diretto).
E' corretto acquisire tanti CIG quante sono le imprese o è più corretto identificare con unico CIG la commessa (che è unica) e ciascuna impresa fatturerà la propria quota di esecuzione?
Grazie

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