Parere tratto da fonti ufficiali

Direttore lavori - Affidamento diretto
QUESITO del 01/12/2007

Con la nota prot. n. 183912 del 3 dicembre 2007 codesto Dipartimento sottopone la problematica che di seguito si rappresenta.
Con D.D.G. n. 7331 del 22.07.2004 è stato approvato e finanziato il progetto relativo ai lavori di restauro di una Chiesa sita in xxx. Tra le somme a disposizione dell'amministrazione per competenze tecniche, direzione lavori, misure e contabilità, assistenza ai lavori, assistenza al collaudo e coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, è stata prevista la somma di € 122.947,71.
Con disciplinare n. 1111 del 18.12.2003 l'amministrazione regionale ha affidato all'Architetto xxx l'incarico sopra descritto ponendo il limite economico di cui all'art. 11 della l. r. n. 7/02 ( €100.000 Iva esclusa).
Durante l'esecuzione dei lavori la Soprintendenza BB. CC .AA di xxx ha ritenuto indispensabile la redazione di n. 2 perizie di variante e suppletive a seguito di "ritrovamenti straordinari avvenuti e non prevedibili in fase progettuale", con conseguente rimodulazione del quadro economico progettuale.
Rileva codesto Dipartimento di avere proceduto a liquidare al professionista le parcelle delle competenze per complessivi € 91.294,94 ma di avere restituito con nota n. 42180 del 20.03.2007 la parcella e la relativa fattura del 26.01.2007 di €7.751,99 prodotta dall'architetto " nella considerazione che l'incarico era stato conferito ai sensi dell'art. 11 comma 11 della l.r. n. 7/02 e ritenendo che il compenso pattuito fosse comprensivo di tutte le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto di cui al disciplinare di incarico..".
Con nota n. 1468 del 10 luglio 2007 la Soprintendenza BB. CC. AA. di xxx ha ritrasmesso la parcella e la relativa fattura per la liquidazione motivando che "la prestazione resa dal professionista per la redazione delle perizie di variante trova la modalità di pagamento già definita nel disciplinare in questione".
Codesto Dipartimento ritiene invece che "la stessa non possa essere liquidata in quanto costituirebbe palese inosservanza dei limiti posti dell'art. 11 comma 11 della l.r. n. 7/02 tenuto conto che non risultano conferiti ulteriori incarichi alla professionista per la redazione delle perizie in argomento".

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