Parere tratto da fonti ufficiali

Affidamenti di servizi e forniture oltre i 40.000 euro per comuni non capoluogo
QUESITO del 20/11/2022

Per gli affidamenti nell'ambito di finanziamenti pnrr risulta non sospeso il comma 4 dell'art.37 del codice, che dispone il ricorso alle modalità ivi indicate per le procedure di affidamento attivate dai comuni non capoluogo, fatti salvi i commi 1 e primo periodo comma 2. Il comma 1 è chiaro nella sua formulazione ed indica che per i servizi fino a 40.000 euro, i comuni non capoluogo procedono autonomamente, in quanto tutti iscritti all'ausa, che per le norma transitorie di cui all'art.216 equivale alla qualificazione.
Come va invece letto il comma 2 primo periodo? Secondo il comunicato del 17 dicembre del MIT i comuni non capoluogo non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38, anche per gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all’art. 35, per servizi e forniture. La lettura del primo periodo del comma 2 pero' sembra limitare questa facoltà solo al caso in cui i comuni non capoluogo procedano "mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente". Le centrali di committenza delle unioni in genere non mettono a disposizione una piattaforma, ma ne dispongono per le procedure delegate ad essa. Quindi, paradossalmente, la procedura di affidamento diretto sopra i 40.000 dovrebbe essere delegata alla centrale di committenza, con un aggravio procedurale notevole. E' corretta questa interpretazione oppure i comuni non capoluogo, per gli affidamenti di servizi oltre i 40.000 euro, possono procedere autonomamente esattamente come per quelli sotto i 40.000?

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