Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: ccnl

Il Comune di Langhirano (PR) intende bandire una gara d’appalto per affidare ad un soggetto esterno la gestione dell’ufficio di informazione e accoglienza turistica. Ex art. 23 c. 16 Codice contratti, la stazione appaltante è tenuta ad individuare i costi della manodopera sulla base delle tabelle approvate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Lo stesso articolo precisa che “in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione”. Non risulta che il Ministero abbia definito il costo degli addetti all’informazione e all’accoglienza turistica: l’unica tabella riconducibile espressamente al settore turistico riguarda le aziende alberghiere (a nostro avviso fattispecie inapplicabile). Sappiamo che alcuni operatori turistici applicano il contratto del settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, per il quale il Ministero ha approvato specifiche tabelle. Nel merito si chiede parere in ordine alle seguenti questioni: 1) esiste un contratto collettivo applicabile agli addetti all’informazione e all’accoglienza turistica? 2) in assenza di un contratto specifico, quale contratto “assimilabile” si ritiene idoneo per la quantificazione del costo della manodopera?

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L’art. 30, c. 4, D.Lgs. 50/2016 stabilisce che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
Se in corso di esecuzione la stazione appaltante viene a conoscenza (in quanto segnalato dalla cassa edile competente per territorio) che il CCNL applicato dall'impresa mandante del RTI aggiudicatario non è quello EDILE (che rappresenta l'oggetto dell'affidamento), cosa è tenuta a fare?
grazie

In riferimento al quesito n.958 del 18/06/2021, per permettervi di avere gli elementi sufficienti per una risposta, riformulo il quesito in modo più circostanziato.
L'art. 30, c. 4, D.Lgs. 50/2016 stabilisce che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
Nel caso di specie, il progetto posto a base di gara presentava: categoria prevalente og2/categoria scorporata os 18a
Il disciplinare di gara, il capitolato speciale, il contratto non prevedono clausole particolari in merito al CCNL da applicare; nel capitolato è prevista solo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e che venga resa dall’aggiudicatario una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
In corso di esecuzione la stazione appaltante viene a conoscenza (in quanto segnalato dalla cassa edile competente per territorio) che il CCNL applicato dall'impresa mandante (che si occupa solo dell’esecuzione dei lavori in os18a- componenti in acciaio) del RTI aggiudicatario non è quello EDILE. La mandante ha dichiarato di applicare il CCNL “ METALMECCANICI AZIENDE PRIVATE”
Cosa deve fare la stazione appaltante? grazie

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Lo scrivente Comune ha predisposto gli atti di gara per l'affidamento in concessione del nido comunale.
Il piano economico finanziario stimato e allegato al bando prevede un costo relativo al personale derivante dal contratto applicato dall'attuale gestore (ANINSEI), esplicitato negli atti di gara, fermo restando che l'aggiudicatario avrà la liberta di applicare altra tipologia di CCNL, purchè coerente con l'oggetto dell'appalto.
Si chiede se tale procedura è corretta.
E' pervenuta infatti segnalazione di un'Associazione di categoria con la quale si chiede di sospendere la gara perchè non sono stati considerati i costi del personale previsti da uno specifico CCNL (Cooperative sociali).
Grazie

L’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti) prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di indicare nei bandi e negli inviti il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione.
L’art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 prevede, con riguardo ai contratti di lavori e servizi, l’ulteriore obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di individuare nei documenti di gara, ai fini della determinazione dell’importo posto a base di gara, i costi della manodopera.
L’art. 11 comma 2 e l’art. 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023, riferendosi espressamente a “bandi”, “inviti”, “base di gara” e “documenti di gara”, sembrano presupporre una procedura di evidenza pubblica, da intendersi quale “procedura selettiva tramite gara fra operatori economici che, nel rispetto del diritto dell’Unione europea e della disciplina dettata dal codice, è finalizzata, attraverso la valutazione comparativa delle offerte e la selezione del contraente, all’affidamento del contratto” (art. 3, comma 1, lett. c) dell’Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023).
Pertanto gli artt. 11 comma 2 e 41 comma 14 del D.lgs. 36/2023, interpretati in base al criterio letterale, si potrebbero ritenere non applicabili all’affidamento diretto che il nuovo Codice definisce “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’art. 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice” (art. 3, comma 1, lett. d) dell’Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023).
Tutto ciò premesso, si chiede pertanto se:
- l’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e l’art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 possano ritenersi non applicabili agli affidamenti diretti di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) dell’Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023.

In caso di appalto di fornitura con installazione, il costo della manodopera attiene alla sola installazione che ha un'incidenza percentuale sull'appalto in alcuni casi assolutamente minima. In tali fattispecie è corretto indicare il CCNL solo con riferimento all'attività di installazione e fare quindi la verifica di equivalenza solo relativamente a tale attività anche se la prestazione principale resta la fornitura. Ad esempio nel caso di fornitura di arredi con installazione, la manodopera è calcolata prendendo in riferimento il CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi e Forestali mentre gli operatori che vendono arredamenti applicano tipicamente il CCNL commercio. Si chiedono chiarimenti su come applicare le disposizioni del codice in tali fattispecie.

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