Parere tratto da fonti ufficiali

D.Lgs. 36/2023, art. 50, c. 1, lett. a) e b) - Acquisizione preliminare ed informale di preventivi tramite PEI
QUESITO del 06/12/2024

Si chiede quale sia l'eventuale motivo ostativo, all'utilizzo della posta elettronica istituzionale (nome.cognome@ente pubblico), nell'effettuare la preliminare richiesta e ricezione di preventivi, finalizzata ad un successivo affidamento diretto. La norma non lo vieta: 1 - secondo il Vademecum ANAC del 30/07/2024 a pag. 8 - "LA FASE DI SELEZIONE INFORMALE nella quale il RUP... può procedere... all’acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo che vengono valutati discrezionalmente dalla SA... PUO' AVVENIRE CON O SENZA L'IMPIEGO DI UNA PIATTAFORMA CERTIFICATA". Ne consegue quindi che tale attività prodromica, può avvenire anche tramite PEI; 2 - l'affidamento diretto avverrebbe, una volta individuato il preventivo migliore, tramite l'unica piattaforma digitale in dotazione alla SA ossia il MEPA di CONSIP, per mezzo dello strumento Trattativa Diretta; 3 - l'uso della PEI è molto più snello, funzionale ed efficace della PEC poiché quest'ultima, essendo unica per tutto l'ente pubblico, comporta tempistiche molto più dilatate sia d'invio (la PEC viene firmata in uscita dal solo Dirigente responsabile dell'Ente che deve quindi essere presente e non avere altre urgenze lavorative) che di ricezione (subordinate alle tempistiche di protocollazione e smistamento della corrispondenza in entrata, da parte dell'ufficio preposto), spesso incompatibili con le esigenze di tempestività ed urgenza che richiede l'acquisto. Si chiede un parere a riguardo.

Per consultare la risposta del quesito devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

Effettua login Registrati

Condividi questo contenuto: