RUP presidente della commissione giudicatrice (art. 51 DLGS 36 / 2023)
QUESITO
del 18/07/2024
Il Consiglio di Stato, nella relazione agli articoli del nuovo Codice Appalti, commentando l'art. 51 del codice diche che "L’art. 51, muovendo dal presupposto che il nuovo art. 93 già contempla la possibilità che il RUP possa far parte della commissione giudicatrice, si limita a consentire che il RUP possa anche presiederla. Si intende in tal modo introdurre una forte semplificazione nelle procedure sottosoglia, prevedendo, in via generale, la legittimità della partecipazione del RUP alla commissione e la possibilità che lo stesso assuma anche il ruolo di presidente. " dalla lettura della norma, nonché della Relazione del Consiglio di Stato, si può evincere che il RUP può far parte della commissione giudicatrice sia per affidamenti sopra soglia che sotto soglia. Negli affidamenti sotto soglia comunitaria, il RUP può presiedere la commissione anche se non dirigente (vedi in tal senso modifica apportata al punto a) del comma 3 articolo 107 del TUEL). Negli affidamenti sopra soglia comunitaria, invece, il RUP, per poter presiedere la commissione giudicatrice, deve essere Dirigente.
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