Parere tratto da fonti ufficiali

RUP fase di affidamento per gare in delega
QUESITO del 11/12/2025

L'art. 15 comma 4 del Codice prevede che, ferma restando l'unicità del RUP, il RUP medesimo possa nominare dei responsabili di fase (fra cui il responsabile di procedimento per la fase di affidamento); il comma 9 del medesimo articolo prevede che le centrali di committenza designano un RUP per le attività di propria competenza. L'art. 62 comma 13 specifica ulteriormente che le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza nominano un RUP. Si chiede se una stazione appaltante che svolge procedure di gara in delega e per conto di altre stazioni appaltanti debba nominare autonomamente, per ogni procedura presa in carico, un RUP per la fase di affidamento (che, quindi, assumerebbe i compiti di cui all'art. 7 dell'All. I.2) oppure debba nominare - sempre se possa ritenersi lecita una nomina autonoma, visto che l'art. 15 comma 4 sopra richiamato concede tale facoltà di nomina al RUP, unico e nominato dalla SA delegante - un responsabile di procedimento per la fase di affidamento, privo dei compiti di cui all'Allegato sopra richiamati, che rimarrebbero in capo al RUP dell'ente delegante, e con compiti meramente istruttori, in analogia alla L. 241/1990.

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Argomenti:

RUP
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