Parere tratto da fonti ufficiali

Nomina di un responsabile di procedimento per fasi (PUBBLICATO)
QUESITO del 07/04/2023

Buonasera, ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.Lgs. n.36/2023, si evince che, "Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento":
è giusta l'interpretazione che la nomina eventualmente può essere fatta unicamente per 2 responsabili del procedimento, cioè 1 per la fase di affidamento ed un altro per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (quindi queste 3 ultime fasi non possono essere scorporate)?
grazie mille

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