Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: sostituzione

Premesso che: - a seguito di gara europea, la sottoscritta impresa pubblica, operante nei Settori Speciali, ha sottoscritto un contratto di appalto per l’esecuzione di servizi di manutenzione con un <> composto da un “Consorzio Stabile” quale mandataria e una “società a responsabilità limitata” quale mandante; - La mandataria ha assegnato, previa indicazione in sede di gara, l’esecuzione dei lavori ad una determinata impresa in possesso dei requisiti di legge. - Nel corso di validità del rapporto contrattuale il Consorzio in argomento ha richiesto di affidare una parte dei servizi ad una ditta terza non indicata in sede di gara. Ciò premesso, si richiede una gentile CONFERMA sulla legittimità di tale facoltà ovvero le eventuali motivazioni da addurre per il RIGETTO della domanda.

Con riferimento alla figura del Responsabile Unico del Procedimento, individuata dall’art. 31 del Codice dei contratti pubblici, ed alla luce della Linea guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, la sottoscritta stazione appaltante, società “in house” del Comune di Napoli, operante nei Settori speciali chiede, in via preliminare:
1) se è possibile prevedere la figura del Responsabile di Fase per ognuno degli step del ciclo degli appalti (programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione), in particolare nella tipologia dei servizi.
Inoltre, in relazione alle vicende soggettive che possono verificarsi in capo al RUP, nel corso di validità del procedimento, domanda:
2) Se è possibile sostituirlo sine causa ovvero occorrano fondate motivazione che si invita ad esplicitare;
3) Qualora il dipendente inizialmente nominato RUP venisse assegnato ad un’altra unità organizzativa all’interno della medesima amministrazione, se conserva obbligatoriamente l’incarico di RUP fino alla conclusione delle attività ovvero è necessario prevederne il subentro; e, se un sopravvenuto conflitto di interesse in capo al RUP, per effetto di nuovi incarichi e/o assegnazioni, possa essere motivo di sostituzione
4) Se, in caso di trasferimento ad altra azienda, collocamento in quiescenza ovvero altre forme di fine del rapporto di lavoro, l’incarico de quo venga rimesso.

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