Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Compiti

Il nostro Comune ha indetto una procedura di gara per l’appalto di un servizio sociale di importo superiore alla soglia comunitaria, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Lo svolgimento della procedura di gara è stato affidato alla Centrale Unica di Committenza di cui l’ente è parte. Il servizio oggetto dell’appalto riguarda solo il nostro Comune. Premesso che nelle procedure di gara la CUC assume fino alla proposta di aggiudicazione la responsabilità sub-procedimentale ai sensi della Legge n. 241/90, il RUP dell’ente aderente assume che ogni decisione in merito ad atti di intervento nel procedimento che incidano sulla proposta di aggiudicazione già assunta dalla CUC ma non ancora approvata dal Dirigente, debba essere istruita e valutata dalla CUC stessa che dopo le verifiche deve riesaminare l’originaria proposta di aggiudicazione ed assumere le relative decisioni (revisione della graduatoria e nuova proposta di aggiudicazione). Successivamente il RUP adotterà, come stabilisce il par. 5.2 delle LG ANAC n.3 le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. La CUC ribadisce la competenza del RUP a decidere in merito in quanto ha concluso la verifica della documentazione amministrativa e, quindi, la fase di ammissione alla gara. Chi ha ragione ?

ALLA LUCE DELLA VIGENTE NORMATIVA SI CHIEDE SE UNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE POSSA CONFERIRE A PROFESSIONISTA ESTERNO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP QUANDO LO STESSO INCARICO DI RUP È SVOLTO DA FUNZIONARIO TECNICO IN POSSESSO DELLA RELATIVA E SPECIFICA PROFESSIONALITÁ NECESSARIA ED INOLTRE NON TRATTANDOSI DI APPALTO DI PARTICOLARE COMPLESSITÁ O DI OPERA CON ESIGENZA DI ALTA PROFESSIONALITÁ. È POSSIBILE AFFIANCARE AD UN FUNZIONARIO COMUNALE, IN POSSESSO DI IDONEA PROFESSIONALITÁ INCARICATO DEL COMPITO DI RUP, UN PROFESSIONISTA ESTERNO ALL’ENTE CON L’INCARICO DI SUPPORTO AL RUP SULLA BASE DI UNA ATTESTAZIONE DI MOMENTANEA INDISPONIBILITÁ DI TUTTI I TECNICI COMUNALI A SVOLGERE TALE INCARICO DI SUPPORTO? DALLA LETTURA DELL’ART. 10 DEL D.LGS 163/2006 SEMBRA DI CAPIRE CHE LA FIGURA DI SUPPORTO AL RUP SIA CONSENTITA SOLO IN CASO DI “ACCERTATE CARENZE” DELL’ORGANICO O MANCANZA DI PROFESSIONALITÁ INTERNE ALLA AMMINISTRAZIONE CHE POSSANO RICOPRIRE L’INCARICO DI RUP. PERTANTO NON ESSENDOCI IMPEDIMENTI O CARENZE PER LA NOMINA DEL RUP È POSSIBILE AFFIANCARGLI UN PROFESSIONISTA ESTERNO CON INCARICO DI SUPPORTO AL RUP SOLO PERCHÉ NESSUN IMPIEGATO COMUNALE É DISPONIBILE A SUPPORTARLO? È POSSIBILE CHE UN IMPIEGATO COMUNALE POSSA DICHIARARSI NON DISPONIBILE A SUPPORTARE IL RUP NEI SUOI COMPITI, SPECIE SE A RICOPRIRE L’INCARICO DI RUP SIA IL SUO DIRIGENTE?

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