Affidamento contratti di concessione - interpretazione del combinato disposto articoli 14, 50 e 187 per SA non QUALIFICATE
QUESITO
del 21/06/2024
Il Comune di Cusago ha affidato tempo addietro la gestione delle lampade votive del cimitero ad un OE con contratto di concessione. Il contratto avrà naturale scadenza il 31 dicembre 2023.Il nuovo CCP disciplina le concessioni ( di servizi in questo caso) nel Libro IV parte I e II. In particolare l’art. 187comma 1 prevede che gli Enti concedenti possono mediante procedura negoziata senza bando consultando se esistono, n. 10 OE purché il valore della concessione sia inferiore alla soglia indicata dall’art. 14 comma 1 lettera a). Ora il valore della concessione per la gestione delle luci votive, automazione cancelli, ecc è di gran lunga inferiore atale soglia anche se il contratto fosse esteso per 15/20 anni, data la modestia del cimitero, ma sorge il dubbio sulla applicabilità o meno della delibera ANAC n. 441 del 28 settembre 2022 che sembrerebbe interdire l’affidamento dei contratti di concessione in modo autonomo e per qualuque importo, da parte di SA non qualificate come il Comune di Cusago. La dove si legge che ai fini dell’affidamento ed esecuzione di contratti di concessione e PPP di qualsiasi importo, le SA devono avere almeno la qualificazione di livello L2. Ora la domanda sorge spontanea. Il Comune di Cusago potrà autonomamente procedere ad affidare la concessione delle lampade votive con un importo forse inferiore ad € 140.000 oppure dovrà obbligatoriamente rivolgersi ad una SA QUALIFICATA? La domanda principe è la seguente: entro quale soglia il Comune di Cusago (SA non qualificata) potrà agire autonomamente (se puo') per l'affidamento di contratti di concessione? Infine chiedo se per una corretta gestione della concessione è obbligatorio redigere quanto prescritto dall’art. 185comma 1 ponendo a base di gara o di negoziazione un progetto di fattibilità?
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