Parere tratto da fonti ufficiali

Concessioni di importo inferiore a 140.000 euro e affidamento diretto art. 3, co. 1, lett. d) allegato I.1 al codice
QUESITO del 13/05/2025

L'Amministrazione vorrebbe installare nella biblioteca comunale un distributore automatico di bevande per gli utenti. Considerato il valore estremamente esiguo della concessione, ben al di sotto della soglia dei 140.000 euro, si ritiene che una procedura di gara, anche solo nella forma della procedura negoziata, sia contraria, non solo ai principi codicistici, ma alla stessa legge n. 241/90 che pone il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo. Si chiede conferma che sia legittimo affidare direttamente un contratto di concessione di servizi di importo inferiore ad euro 140.000, tenuto conto che l'art. 3, co. 1, lett. d) dell'allegato I.1 al codice definisce l'affidamento diretto quale "affidamento del contratto del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante O DALL'ENTE CONCEDENTE, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, co. 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice". Nella definizione dei contratti il legislatore, in modo espresso, riconosce all'ente concedente la possibilità di affidare direttamente una prestazione. La semplificazione nelle concessioni sembra desumersi anche dalla modifica apportata all'art. 62, co. 18, e all'art. 5, co. 5, dell'A II.4, che prevede l'obbligo di qualificazione per importi pari o superiori a 140.000 euro.

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