Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Cig

D4. Come deve comportarsi la stazione appaltante che ometta di richiedere e/o di indicare il CIG sull'avviso pubblico, lettera d'invito, ecc.?

A3. Quando è obbligatorio richiedere il codice CIG?

A4. Quali sono le fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità?

A5. Il codice CIG va richiesto anche gli appalti per i quali attualmente non sussiste l’obbligo del versamento del contributo all’Autorità?

A7. Per i contratti stipulati tra il 7 settembre 2010 e il 12 novembre 2010, sorge l’obbligo di richiedere il codice CIG? In caso affermativo, entro quale termine si è tenuti a richiederlo?

A27. Il codice CIG va richiesto anche per i contratti derivati dagli accordi quadro?

A29. Il codice CIG va richiesto anche per gli affidamenti conseguenti a concorsi di progettazione o di idee?

Buongiorno, come pubblica Amministrazione con riferimento al codice CIG inerente le manutenzioni ordinarie che effettuiamo sugli immobili comunali sono a chiedere se è possibile utilizzare un unico CIG con dicitura "Manutenzione immobili comunali" per gli interventi effettuati da diverse imprese o per gli acquisti effettuati presso diversi fornitori con buoni d'ordine. Di conseguenza Vi chiedo anche quale codice CPV si potrebbe utilizzare.

A5. Che cosa è il codice CIG?

A6. Come si acquisisce il codice CIG?

A7. Quali sono le tipologie del codice CIG?

A8. Che cosa è il CIG Semplificato, detto anche Smart CIG?

A9. Che cosa è il Carnet di CIG?

A10. Che cosa è il CIG Derivato?

A11. Che cosa è il CIG Master?

A12. Quali sono le fattispecie per le quali non sussiste l’obbligo di richiedere il codice CIG ai fini della tracciabilità?

A13. E' stabilita una soglia minima per la richiesta del codice CIG (ad esempio il codice CIG si deve richiedere anche per importi minimi di poche centinaia di euro)?

ACCORDI QUADRO E CIG
QUESITO del 03/08/2015

Questa Amministrazione intende esperire a breve una procedura aperta per la conclusione di accordi quadro con unico fornitore per la fornitura di numerosi (oltre 140) reagenti per laboratorio. Analoghe gare dovranno essere bandite per consumabili, kit diagnostici ed altri prodotti. Si tratta, ad evidenza, di accordi quadro non sottoscritti da centrali di committenza ma conclusi, ai sensi dell’art. 59 del Codice degli appalti, dal nostro Istituto. Si ritiene opportuno e conveniente prevedere l’aggiudicazione per singolo prodotto, avendo già verificato che l’aggregazione in lotti più o meno ampi può determinare la riduzione del numero degli operatori economici in grado (in base all’ampiezza del proprio catalogo) di offrire i lotti nella loro interezza. Inoltre, l’aggiudicazione per singolo prodotto consente di conseguire il prezzo più basso per singola voce di acquisto. Si chiede se è possibile, al fine di conseguire maggiore speditezza ed economia procedimentale, richiedere, invece di un CIG per ognuno dei 140 singoli lotti (prodotti),un CIG che contraddistingua l’intera gara relativa all’accordo quadro e, a seguito dell’aggiudicazione, richiedere un CIG derivato (che dovrà essere riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto) per ogni diverso contratto che sarà stipulato con ogni concorrente risultato aggiudicatario di uno o più prodotti. Si ritiene che quanto sopra consenta di ridurre la gestione dei CIG da parte del RUP in maniera significativa (da oltre 140 CIG da gestire sul SIMOG a, in base all’esperienza concreta, non più di 20-25 CIG legati alle aggregazioni di prodotti aggiudicate ai singoli concorrenti) senza pregiudicare, a parere dello scrivente, le finalità della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Cordiali saluti

Argomenti:

2. Per quali procedure di affidamento l’Autorità provvederà a rilasciare il CIG ai Comuni non capoluogo di Provincia?

1. Quali modalità devono essere seguite per l’inserimento dei dati relativi alle procedure di affidamento svolte ai sensi del nuovo Codice nel sistema AVCpass e nel sistema per l’acquisizione del CIG?

Si chiede, al fine del CIG di gara da prendere su ANAC (SIMOG), se lo stesso debba già ricomprendere anche l'ipotesi del 5° d'obbligo ai sensi dell'art. 106 comma 12 Grazie

Salve, A seguito del contenzioso tra xx e xx per gravi inadempienze di xx, la convenzione tra xx e xx è stata risolta e l'Agenzia è transitata in REGIME DI SALVAGUARDIA con ENEL Energia Spa. Enel Energia non ci ha comunicato nesssun CIG master. Vorrei sapere se, per I REGIMI DI SALVAGUARDIA, è OBBLIGATORIA l'indicazione del CIG in fattura o se il CIG può essere omesso. In quest'ultimo caso vorrei avere un riferimento normativo. In attesa di un vostro cortese riscontro, colgo l'occasione per inviare i miei distinti saluti

Vorrei sapere se è necessario acquisire un nuovo CIG in caso di risoluzione contrattuale nei confronti del primo aggiudicatario e contestuale affidamento al secondo classificato.

Sarei grato di sapere se l' importo dello SMART GIG deve essere uguale all' importo del contratto o può essere superiore. Ringrazio anticipatamente. Distinti saluti. Diego Ducco - Assistente Gare e Contratti - Azienda Mobilità e Trasporti di Genova

Con riferimento al valore di acquisizione CIG e conseguentemente al valore ex art 35 Dlgs 50/2016 non mi è chiara la determinazione n. 9/2010 di AVCP (ora Anac) così come ripresa anche dall'Allegato 43 del Bando Servizi Mepa. In particolare parrebbe che non dovrebbe essere considerato nel valore dell'appalto l'importo dei voucher sociali erogati e dunque il valore dell'appalto dovrebbe essere esclusivamente la commissione applicata. Esempio: voucher 200.000,00 euro (non soggetto ad iva). Commissione massima a base gara 8% (soggetto iva). Valore appalto secondo ANAC e Mepa = 16.000,00 euro. cauzione contratto = 1.600 euro In astratto potrebbe essere preso uno smartcig e pure si potrebbe fare affidamento diretto. E' corretto? come si relaziona questo al rispetto della traccibilità dei flussi finanziari e del rispetto art 48 bis DPR 602/73 (verifica inadempimenti)?

Salve, si pongono i seguenti quesiti in riferimento all'acquisizione di nuovo CIG per perizie di varianti superiori al quinto d'obbligo per i due seguenti casi:

1. Forniture (soprasoglia): Nel caso in cui la Stazione Appaltante, per una gara soprasoglia approva una perizia di variante superiore al quinto d'obbligo (immaginiamo nella misura del 35% rispetto al contratto iniziale) è tenuta a chiedere un nuovo CIG?
2. Lavori (sottosoglia): Nel caso la Stazione Appaltante approva una perizia di variante superiore al quinto d'obbligo è tenuta a chiedere un nuovo CIG?
Grazie, saluti.

Il Comune di Villasanta si avvale della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e Brianza per l'espletamento delle gare d'appalto.
La CUC MB stacca un proprio CIG (con il nominativo e le credenziali del Responsabile del Procedimento della gara - dipendente della Provincia), pubblica la gara sul SCP, espleta la stessa ed emette la proposta di aggiudicazione. Spetta al Comune effettuare l'aggiudicazione definitiva e pubblicare gli esiti di gara.
Su indicazione della CUC, per effettuare l'aggiudicazione definitiva, il Comune stacca un CIG "figlio" con il nominativo del Responsabile del procedimento dell'appalto (quindi un dipendente del comune).
Si pone il problema di come pubblicare l'esito di gara, visto che il responsabile del procedimento (del Comune), che detiene il CIG "figlio", non si può agganciare al bando pubblicato dalla CUC.
Chiedo quindi un'indicazione per poter pubblicare gli esiti gara.

Argomenti:

CIG

Solitamente il codice CIG viene indicato, nei vari documenti di gara (lettera di invito e relativi allegati nonché successivi documenti di stipula contrattuale), solamente col numero senza mai citare la data: è una modalità corretta? Ad avviso dello scrivente si' poiché oltre a semplificare la pratica, l'evitare il dover riportare in diversi documenti una data, elimina a priori la possibilità del concretizzarsi di refusi rendendola così più fluida, oltre ad apparire totalmente ininfluente e non utile al fine della corretta determinazione della pratica di acquisto: è corretto il ragionamento? Magg. Filippo STIVANI

Argomenti:

CIG

art. 191
QUESITO del 11/05/2020

L’amministrazione aggiudicatrice ha intenzione di attivare procedura di evidenza pubblica per l’esecuzione di due distinti lavori, di importi simili ma con categorie distinte, prevedendo a titolo di corrispettivo per entrambi gli appalti il trasferimento della proprietà di un unico bene immobile, la cui stima è superiore al valore complessivo dei due appalti.
Si chiede:
1. se l’istituto della cessione di immobile come corrispettivo dell’appalto è applicabile anche per l’esecuzione contestuale di due appalti distinti, con categorie distinte e senza nessun collegamento tra di loro.
2. in caso di risposta positiva, ai fini della tracciabilità è sufficiente acquisire un unico CIG per l’intera procedura o è opportuno acquisire un CIG master e un CIG derivato per ognuno dei due lavori?

Argomenti:

CIG

Buongiorno, volevo porre un quesito sulla corretta interpretazione dell'art. 5 c. 2 del DM 14/18 che qui riporto: "I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo. " La domanda è su cosa debba essere inteso per "avviata la procedura", ovvero è sufficiente aver perfezionato il cig o è necessario aver compilato la scheda di aggiudicazione in ANAC (cioè aver già aggiudicato?).

La scrivente stazione appaltante, ente pubblico economico strumentale della Regione Liguria, con autonomia imprenditoriale ed amministrativa, sta per redigere una convenzione operativa per prestazioni di controllo ambientale con un altro ente strumentale regionale, con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile: si chiede semplicemente se nel caso di specie sia necessario richiedere il CIG, essendo in presenza di trasferimento di fondi tra enti pubblici, non soggetto a tracciabilità dei flussi finanzari ?
Grazie, buon lavoro e buona giornata.

Argomenti:

Buongiorno,
la presente per chiedere: per l'affidamento di un servizio di co-progettazione nell'ambito del D.Lgs.vo 117/2017 (terzo settore):
-il CIG è necessario?
-il Contributo ANAC è dovuto?
Grazie e cordiali saluti
Maura Galli

Argomenti:

Il D.Lgs. 208/2011, relativo ad alcuni peculiari acquisti per il comparto Difesa e sicurezza di cui agli artt. 159 - 162 del Codice, prevede alcune notevoli semplificazioni tra le quali: 1 - l'obbligo di acquisizione dello smart CIG per qualunque importo, con conseguente mancato pagamento del contributo ANAC sia per la Stazione Appaltante che per l'operatore economico. Tale interpretazione è stata fornita dall'ANAC tramite PEC in data 07/07/2021, in risposta a specifico quesito, in ragione del Comunicato del Presidente in data 18/12/2019, tuttora valido; 2 - nelle procedure di scelta del contraente, agli artt. 16 e 17, non viene contemplata la procedura aperta in quanto ritenuta inadeguata a fronte delle esigenze di riservatezza e sicurezza delle informazioni, rendendo ordinario il ricorso alla ristretta ed alla negoziata previo bando, sia per le procedure al di sotto che al di sopra delle soglie comunitarie di cui agli artt. 10 e 32; 3 - agli acquisti in parola, sono altresì applicabili le semplificazioni previste dalla L. n. 120/20, recentemente modificata dal D.L. n. 77 del 31/05/2021 (vedasi parere n. 953). Per tutto quanto precede ed in considerazione che l'RdO MEPA è da intendersi come una procedura negoziata previo bando (vedasi parere n. 959) si chiede se, per svolgere gli acquisti ai sensi del D.Lgs. 208/2011, sia possibile utilizzare solo tale strumento di e-procurement, a prescindere dalla soglia comunitaria e senza ulteriori adempimenti quali pubblicazioni preliminari e/o successive, fatto salvo per quelle di avvio e termine procedura di cui all'art. 1, co. 2, lett. b) della L. 120/20 e s.m.i.. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Buon giorno, la mia stazione appaltante sta per sottoscrivere un accordo bonario con una cessionaria del credito di un nostro contratto di servizi un atto transattivo avente ad oggetto interessi moratori per ritardo nei pagamenti ex d.lgs. 232/2002. In questo caso dobbiamo procedere a richiedere un nuovo CIG all’ANAC quale obbligo in materia di tracciabilità dei flussi finanziari?
Grazie mille per la collaborazione e buon lavoro

Buongiorno,
si richiede di chiarire se in fase di asta di VENDITA di beni immobili di proprietà del Comune vi sia l'obbligo di acquisizione del CIG o SMARTCIG

Sono a chiedere chiarimenti sull'attuale vigenza delle Linee Guida per l'utilizzo del CUP, datate 14.11.2011, del GDL ITACA/Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri, che allego.
In particolare, vorrei sapere se tali linee guida siano tutt'ora in vigore e se, eventualmente, siano state aggiornate.
Inoltre, vorrei sapere se c'è un riferimento normativo (o altro) che importa l'obbligo di acquisizione del CUP per i lavori relativi alle opere di urbanizzazione.

CHIARIMENTI SU RICHIESTA CUP
QUESITO del 11/02/2022

Si chiede se per la realizzazione di un'opera pubblica (progettazione e lavori) sia corretta la procedura di richiesta di un CUP solo per progettazione definitiva e di un CUP diverso per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori oppure se il CUP deve essere unico. Questo chiarimento è richiesto in quanto spesso i bandi per la richiesta di contributi si riferiscono a volte solo a spese di progettazione e altre volte a spese per l'intera realizzazione dell'opera.

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simog settori speciali
QUESITO del 09/03/2022

Buongiorno, lavoro in un comune di 15.000 abitanti ci troviamo nella condizione di sottoscrivere un contratto di fornitura di acqua con l'unico gestore presente sul nostro territorio per un importo superiore a 40.000 euro annui, abbiamo il dubbio se nell'acquisizione del simog tale contratto vada inteso come settore speciale o settore ordinario e se sia corretto configurarlo come un affidamento diretto ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) concorrenza assente per motivi tecnici.

Argomenti:

In caso di affidamento IN HOUSE, l’inserimento in SIMOG ed acquisizione del CIG del Contratto è obbligatorio o facoltativo ? In quanto la FAQ pubblicata sul sito della ANAC, numerata C.4. (https://www.anticorruzione.it/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari ) recita che : "C4. Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione nel caso di prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house)? No, gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d’appalto (per difetto del requisito della terzietà)"
Mentre nella fase di inserimento in SIMOG è presente la casistica “Affidamento diretto a societa' in house” nella casella informativa denominata “Procedura di scelta del contraente”
Si chiede pertanto, alla luce della FAQ citata, poichè non è richiesta la tracciabilità, è necessario ed indispensabile inserire in SIMOG il CIG ?

CIG - EMERGENZA SANITARIA COVID
QUESITO del 11/04/2022

Durante il periodo emergenziale Covid era possibile bandire appalti di servizi/forniture in assenza di CIG ?
Grazie e cordiali saluti

Con riferimento a quanto in oggetto, si chiede all’Istituto il parere sul quesito che si rassegna.
Premesso che lo scrivente Ufficio di Piano è incardinato presso il comune di Gravina di Catania, Capofila del Distretto socio sanitario 19 (struttura individuata dal D.P.R.S. del 04 novembre 2002 che in Sicilia ricalca quella degli Ambiti territoriali di rilievo nazionale individuati dalla legge 328/00).
Viste la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 che agli artt. 16 e 17 assegna ai comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni in materia di interventi socio-assistenziali, e la legge quadro n. 328/00 che all’art. 19 stabilisce che gli enti associati negli ambiti territoriali/distretti socio sanitari, d’intesa con le aziende sanitarie/distretti sanitari, provvedono alla pianificazione degli interventi sociali e socio sanitari nell’ambito delle risorse assegnate.
Rilevato che il compito fondamentale di questo U.A.S. è quello di curare il coordinamento delle politiche sociali fra i tredici comuni del Distretto e, nei casi specificamente previsti dalla legge, la gestione complessiva delle funzioni e dei servizi in forma associata, va precisato che anche alla luce della riforma del Terzo Settore una parte di queste attività è affidata attraverso un sistema di accreditamento che si pone come alternativa alla procedura ad evidenza pubblica, fermi i principi generali e comunitari che reggono la materia.
Nel merito e vista la premessa, il presente quesito investe i trasferimenti di somme effettuati in occasione della gestione delle politiche sociali e segnatamente la correttezza della prassi di generare il CIG (codice identificativo di gara) nel SIMOG (sistema informativo di monitoraggio delle gare) fuori dalle procedure di gara e dunque all’interno del sistema di accreditamento.
La gestione dei servizi avviene attraverso un procedimento di accreditamento che prevede l’emanazione di un avviso pubblico, cui segue la creazione di una long list di operatori economici che vengono ammessi in ragione del possesso dei requisiti di legge, sul modello di quelli previsti dal codice dei contratti pubblici. Giusta convenzione o patto di accreditamento sottoscritto tra i soggetti accreditati e questo Ufficio, i beneficiari procedono poi alla spendita dei voucher di servizio/ buoni spesa. Si precisa che rimane nella determinazione del beneficiario la scelta dell’esercente, condizione che non rende pertanto determinabile a priori l’importo delle singole liquidazioni. In tale sistema non è possibile, di conseguenza, generare a monte il CIG derivato con esattezza.
Sulla questione della necessità di richiedere un CIG/SIMOG, in assenza di una procedura di gara, questo Ufficio ha richiamato le previsioni che statuiscono l’obbligo dei codici di gara e del codice di progetto nei pagamenti per la pubblica amministrazione (art 25 del D.L. 66/2014 convertito in legge 89/2014).
La scelta della procedura menzionata è stata determinata dalla cogenza, in capo alla stazione appaltante o comunque alla PA, dell’obbligo di tracciare i flussi finanziari come determinato dalla legge n. 190/2012 e ribadito dalle determinazioni dell’Autorità anticorruzione nn. 9/2010 e 4/2011.
In linea le circolari del Ministero dell’Interno emanate durante la gestione del programma nazionale Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti (allegate alla presente richiesta) che - ribadita la peculiarità della fattispecie dei servizi sociali - prescrivono la necessità di predisporre la comunicazione della spesa all’Autorità nazionale anticorruzione, con creazione di codice di gara anche in presenza dell’istituto dell'accreditamento.
In passato e prima di investire della questione questo Istituto, l’Ufficio ha rivolto ad ANAC la medesima richiesta di chiarimenti onde dirimere i dubbi sull’obbligatorietà di richiedere il CIG, in caso di servizi in accreditamento. Le istanze, inoltrate ad ANAC già nel 2015 e nel 2016, sono rimaste tuttavia prive di riscontro (allegato 1).
Alla luce delle superiori considerazioni si chiede a Codesto spettabile Istituto, di volere
- chiarire la procedura da adottare per la tracciabilità dei flussi finanziari in presenza di voucher di servizio/ buoni spesa (tra l’altro previsti dalla legge quadro n. 328/2000) gestiti con procedure di accreditamento e segnatamente per ciò che attiene alla piattaforma SIMOG per convenzione/accordo quadro;
- di fornire indicazioni sulla corretta generazione dei CIG derivati, stante l’impossibilità di quantificare, al momento della emissione dei buoni spesa/voucher di servizio, l’importo di pertinenza dei singoli operatori economici.
Si rimane in attesa e si porgono distinti saluti.

Argomenti:

cig

CIG OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA
QUESITO del 26/07/2022

Qualora si riscontrasse che per un intervento di opere di urbanizzazione primaria soggetto a scomputo oneri mediate apposita convenzione, la ditta lottizzante non ha provveduto alla richiesta e perfezionamento del CIG, come si deve comportare questa Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie funzioni di controllo, al fine di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione ed acquisire, quindi, le aree previste in cessione?
Si precisa che si tratta di opere di importo inferiore alla soglia comunitaria, eseguite dal soggetto lottizzante NON DIRETTAMENTE.

Nell'ambito delle recenti possibilità di procedere alla revisione dei prezzi in caso di appalti affidati, è quindi in corso d'opera, ci si chiede se nel caso di pagamenti all'impresa di importi aggiuntivi dovuti, appunto, alla revisione prezzi, si debba modificare l'importo del CIG che all'epoca era stato inserito sul portale ANAC/SIMOG (con apposita comunicazione all'ANAC).
Oltre al caso specifico ci si pone la domanda in generale, cioè se con l'importo aggiuntivo si supera l'importo indicato nel CIG è un caso; se invece anche con la revisione prezzi si resta comunque all'interno del valore indicato nella richiesta CIG, è un altro. Grazie

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Presa visione della Vostra risposta al quesito n. 1631 del 15/11/2022 e ringraziandoVi per la precisazione ivi contenuta in relazione all’art. 35, c. 14, del D.lgs. 50/2016, si fa presente che la difficoltà rispetto ai servizi assicurativi è proprio quella di predeterminare – già in fase di acquisizione del CIG – il premio da pagare e le altre forme di remunerazione.
Nelle “altre forme di remunerazione” si ritiene essere ricomprese le franchigie nonché le regolazioni dei premi, i cui importi non sono mai predeterminabili in fase di acquisizione del CIG, in quanto caratterizzate dall’alea tipica che connota i servizi assicurativi.
Pertanto, al netto di tutti gli sforzi che la Stazione Appaltante può compiere in fase di acquisizione del CIG al fine di tenere in considerazione “altre forme di remunerazione”, resta pur sempre di difficile applicazione il dettato normativo.
Si rammenta, infatti, che le somme dovute a titolo di franchigia e per le regolazioni dei premi:
- sono dovute, sovente, in una fase successiva al periodo di efficacia della stessa copertura assicurativa, rispettivamente allorquando viene effettivamente chiusa la singola posizione aperta nel corso di efficacia della copertura assicurativa e allorquando le Compagnie assicurative, sulla base delle variazioni annualmente intervenute, determinano l’importo effettivamente dovuto dall’assicurato a titolo di premio;
- possono, di fatto, eccedere l’importo del contratto assicurativo (che, lo ricordiamo, viene calcolato sulla base di dati variabili) e talvolta anche l’importo massimo indicato in sede di acquisizione del relativo CIG.

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Affidamento servizi opzionali
QUESITO del 20/02/2023

In riferimento ad un intervento finanziato con fondi PNRR, abbiamo proceduto con l’affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per appalto integrato, oltre ai servizi opzionali per direzione lavori e C.S.E. (CIG 9528299912).
È stato predisposto il progetto del servizio e determinato l’importo a base di gara, pari a 122.799,13 €, considerando le seguenti prestazioni:
- Servizio di Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica per appalto integrato comprensivo del Piano di sicurezza e coordinamento € 39.962,35
- Servizio Opzionale per la Direzione Lavori € 55.216,42
- Servizio Opzionale Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori € 27.620,36
Quindi, abbiamo generato il CIG per l’importo complessivo posto a base di gara e abbiamo proceduto all’espletamento della procedura concorrenziale svolta su START.
Con det1920/2022 è stato affidato il solo servizio di redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica precisando di avvalersi della facoltà prevista nella documentazione di gara per l’affidamento dei servizi opzionali di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza con atto successivo.
Ora vorremo procedere con l’affidamento del servizio opzionale di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, che andrà perfezionato con altra determina e altro contratto. Come possiamo considerare questo affidamento? è una modifica al contratto ex art.106 comma 1 lettera a) prevista nei documenti di gara? dobbiamo prendere un altro CIG dovendo fare un altro contratto? Il problema si ritrova poi in tutti i portali dove dobbiamo rendicontare, vedi REGIS, SITAT etc...

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acquisizione cig - RUP (15.5)
QUESITO del 03/08/2023

L'allegato I.2 - Attività del RUP (Art. 15, comma 5, del Codice)- art. 2 punto 6, lett. l) al D.Lgs. n. 36/2023- prevede, tra i compiti specifici del RUP: l’acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento.
In base alla citata disposizione si chiede di conoscere:
se il SIMOG sarà armonizzato con tale disposizione, in modo che, al ricorrere della circostanza, venga trattaciato che il Responsabile per la fase di affidamento che acquisisce il CIG è soggetto diverso dal Responsabile unico di progetto
se il Responsabile per la fase di affidamento sarà obbligato all'invio dei dati informativi fino alla stipula del contratto ed, al termine della fase di affidamento, il cig potrà essere ripreso in carico dal RUP

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