Illegittimità del chiarimento modificativo della lex specialis e autovincolo
I chiarimenti forniti dalla stazione appaltante in corso di gara possono svolgere esclusivamente una funzione di illustrazione delle clausole della lex specialis, con l'obiettivo di orientare i comportamenti dei concorrenti, ma non possono mai integrare o modificare le prescrizioni del bando o del capitolato. Qualora la legge di gara richieda espressamente un numero minimo di apparecchiature per assicurare la ridondanza e la continuità del servizio pubblico, l'offerta di un numero inferiore di unità costituisce una difformità essenziale rispetto ai requisiti minimi, che non può essere sanata o legittimata da un chiarimento amministrativo derogatorio, pena la violazione del principio di par condicio e dell'autovincolo dell'amministrazione.
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