Articolo 79. Specifiche tecniche.

1. Le specifiche tecniche sono definite e disciplinate dall’allegato II.5.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE Gli articoli 79 e 80 disciplinano, rispettivamente le specifiche tecniche e le etichettature (vedi articolo successivo).
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Giurisprudenza e Prassi

INDICAZIONE SPECIFICA DELLE CARATTERISTICHE E MODALITA' DI UN SERVIZIO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA (79 -113)

ANAC PARERE 2024

Il principio di equivalenza non può essere invocato nel caso in cui una Stazione appaltante, fin dalla fase di programmazione del suo fabbisogno e di indizione della proceduto, ha individuato una particolare tipologia di servizio di suo interesse, connotata da specifiche caratteristiche e modalità operative, e ritenuta l'unica idonea a soddisfare l'interesse pubblico sotteso alla selezione del contraente.

La richiesta di una certificazione Hewlett Packard Enterprise Gold o Platinum appare necessaria per effettuare la manutenzione, sia hardware che software, delle apparecchiature di tipo Enterprise di cui dispone la S.A. e che vengono utilizzate per erogare servizi sia alle Pubbliche Amministrazioni trentine che a cittadini ed imprese. Come documentato dalla S.A. "per tali servizi deve essere sempre garantita la massima disponibilità operativa ed affidabilità, anche in termini di componenti hardware e aggiornamenti software, nonché la sicurezza informatica per non pregiudicare le attività degli Enti Soci ed il rispetto dei requisiti ACN previsti per i servizi della Pubblica Amministrazione, oltre gli obblighi contrattualmente assunti relativamente ai previsti livelli di servizio", per cui è essenziale il supporto tecnico specializzato e autorizzato dal produttore H.P. Sul punto, è stato documentato che in caso di ricorso a operatori non autorizzati dalla HP (ovvero non partner della casa madre) non sarebbe garantito l'accesso a tutti gli aggiornamenti software e non vi sarebbe il supporto diretto della HP per la risoluzione di malfunzionamenti dell'infrastruttura digitale, con il rischio sia di creare disservizi e interruzioni di servizi essenziali, sia di creare un data breach ai sensi del G.D.P.R.. Vi sarebbe il rischio di pregiudicare "la sicurezza informatica dell'infrastruttura in caso di rilasci di soluzioni "patch" o aggiornamenti software a fronte di bug di sicurezza rilevati, oltre all'aggiornamento del software e, quindi, delle prestazioni" (cfr. memoria di Trentino Digitale S.p.A.);

la richiesta di stipulare un accordo con il produttore HP, che includa la manutenzione di tutti gli apparati e componenti, nonché il trasferimento dei diritti di utilizzo del firmware e degli accessori hardware e software necessari per la sua installazione e configurazione, è parimenti sorretta da motivazioni tecniche. I produttori degli apparecchi non rilasciano alle imprese affidatarie dei servizi di manutenzione manuali, tools e passwords occorrenti per intervenire sulle macchine. Le ragioni di tali fenomeno (in particolare se riconducibili alla condotta anticoncorrenziale dei produttori) sono estranee alla Stazione appaltante e non sono accertabili dall'Autorità. Ai fini che qui interessano, il punto è che l'accesso a tali dati tecnici, da parte di imprese terze rispetto al produttore, è essenziale per effettuare la corretta manutenzione delle apparecchiature ed è per tale ragione che la S.A. ha richiesto la collaborazione e il supporto del produttore H.P., garantita dalla stipula di un accordo di collaborazione tra l'impresa aggiudicataria e la stessa HPE;

l'indicazione dei codici identificativi HPE (HPE HU4B2AC HPE H2T12BC HPE HOJD4AC HPE H2T12BC HPE HU4A6AC HPE HU4B2AC) è stata inserita nel capitolato tecnico per esplicitare la tipologia di servizi richiesti per gli apparati rientranti nei tre lotti di gara, ma sono state anche indicate, per ciascun apparecchio, le caratteristiche del servizio richiesto nel contratto. Tale previsione è conseguenziale alla scelta effettuata a monte dalla S.A. di richiedere una manutenzione specifica delle apparecchiature ad imprese specializzate e partner della HPE.

PRINCIPIO DI EQUIVALENZA - SPECIFICHE TECNICHE E POTERE DISCREZIONALE DELLA PA (79)

ANAC DELIBERA 2024

Non è ravvisabile un ostacolo alla partecipazione se le specifiche tecniche sono descritte senza fare riferimento a marchi determinati, e con l'avvertenza che esse non sono vincolanti ma solamente orientative e con richiamo espresso al principio di equivalenza.

La stazione appaltante ha un'ampia libertà di scelta nella determinazione delle forniture e delle caratteristiche tecniche, in particolare nel settore sanitario caratterizzato da livelli di competenza tecnica molto elevati. Nel caso di specie, data l'esigenza rappresentata dalla S.A., per il lotto 70, di acquisire un sistema di strumenti collegati ad un unico generatore di energia, il gruppo di lavoro ne individuava i requisiti tecnici essenziali (diametro, lunghezza, tipo di impugnatura, tasti ecc.) in maniera corrispondente alla descrizione di prodotti specifici ma tali caratteristiche sono appunto "orientative" ed è espressamente ammessa l'offerta di prodotti funzionalmente equivalenti; ritenuto quindi, alla luce di tutto quanto sopra considerato, che nel caso di specie non è dimostrato il presunto ostacolo alla partecipazione al lotto 70 paventato dall'istante in quanto non è dato rilevare, all'interno della lex specialis, un riferimento a marchi o a case produttrici determinate, e le caratteristiche tecniche dei prodotti sono espressamente descritte come "orientative", essendo ammessa la presentazione di prodotti equivalenti. Anche la presenza di prodotti del lotto 70 che l'istante ritiene "di nicchia" è giustificata, nell'ambito della discrezionalità tecnica che spetta alla stazione appaltante, dall'esigenza manifestata dalla S.A. di acquisire un sistema di strumentazione collegato ad un unico generatore. Non si ravvisa, pertanto, una manifesta impossibilità di partecipare alla gara per il lotto 70 e di offrire prodotti di cui venga dimostrata l'equivalenza funzionale a quelli richiesti.

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MEDICI ED INFERMIERISTICI

GOVERNO ATTO NORMATIVO 2024

DECRETO-LEGGE 30 marzo 2023, n. 34

Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonchè in materia di salute e adempimenti fiscali.

Entrata in vigore del provvedimento: 31/03/2023

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56 (in G.U. 29/05/2023, n. 124).

ART. 10 - Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell'attività lavorativa già svolta.

OFFERTA DIFFORME RISPETTO ALLE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO: VA ESCLUSA (79 - II.5)

ANAC PARERE 2023

La difformità tra l'offerta e le prescrizioni del capitolato impone alla stazione appaltante di escludere l'offerente dalla procedura di gara, senza che rilevi la circostanza che la lex specialis non commini espressamente la sanzione espulsiva per l'offerta che presenti caratteristiche difformi da quelle richieste

INDICAZIONE DI UN SOFTWARE IN USO ESTRANEO ALL'AFFIDAMENTO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI CONCORRENZA

ANAC PARERE 2023

Nel caso di specie non sussiste alcuna violazione della disciplina di riferimento, giacché la richiesta e la precisazione operata dalla Stazione appaltante, con l'indicazione "nominale" del software gestionale in uso negli atti di gara, non viola in alcun modo la concorrenza in quanto tale indicazione apparirebbe estranea all'oggetto specifico dell'affidamento, oltre che in contraddizione con la stessa lex specialis, ed è quindi pienamente coerente con la volontà del Comune di S. di continuare ad utilizzare un elemento strategico (espressamente escluso dalla gara) della propria infrastruttura organizzativa, ritenuto perfettamente funzionante e idoneo allo scopo, con il quale l'aggiudicatario del servizio messo a gara deve essere in grado di interfacciarsi e correttamente operare.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 30/04/2024 - SPECIFICHE TECNICHE E FORNITURE ANALOGHE

QUESITO DI APRILE Buongiorno, in una “Procedura aperta telematica, nei settori speciali, per l’affidamento della fornitura di Ricambi SCANIA originali o equivalenti”, chiedono come requisiti per la partecipazione: 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice; Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili. 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA a) Fatturato globale annuo riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili, non inferiore a: ▪ per la partecipazione al Lotto 1, ≥ € 130.000,00 IVA esclusa; ▪ per la partecipazione al Lotto 2, ≥ € 700.000,00 IVA esclusa. Qualora un soggetto disponga di un fatturato globale annuo di importo utile a soddisfare il requisito minimo previsto per più lotti, questi potrà utilmente qualificarsi per la partecipazione a più lotti di gara (a titolo di esempio: se il partecipante possiede un fatturato globale annuo di importo pari ad € 700.000,00 IVA esclusa potrà partecipare sia al Lotto 1 sia al Lotto 2). La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti: - per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; - per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA; - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto. 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE a) Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe all’oggetto dell’appalto “forniture di ricambi SCANIA originali o equivalenti”, di cui almeno un contratto di importo non inferiore a: ▪ per la partecipazione al Lotto 1, contratto di importo ≥ € 20.000,00 iva esclusa; ▪ per la partecipazione al Lotto 2, contratto di importo ≥ € 50.000,00 iva esclusa. La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: − certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; − contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; − attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; − contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. La domanda è : sono legittimati a chiedere una fornitura della stessa marca al punto 6.3 a) e non semplicemente contratti di ricambi per autobus (non necessariamente autobus Scania) e la domanda è: secondo voi sarebbe legittimo presentare come contratto di fornitura, quello di un gas refrigerante, che è utilizzato sugli autobus Scania, ma anche su moltissimi altri autobus? Alleghiamo il Disciplinare grazie e a presto


QUESITO del 03/07/2024 - SPECIFICHE TECNICHE

Buongiorno, con la presente siamo a chiedere un parere sintetico relativamente a quale possa essere, nell'ambito di una procedura aperta per una mera fornitura con il criterio dell'oepv, la migliore strutturazione della fase di verifica del possesso dei requisiti essenziali del prodotto offerto dal concorrente in fase di partecipazione. Come Stazione appaltante ci siamo prefigurati due possibilità, di seguito elencate: 1) facendo leva sull’ammissibilità della commistione tra documentazione amministrativa e contenuto dell’offerta tecnica, richiedere le schede dei prodotti offerti già all’interno della busta amministrativa, in modo da verificare in via preliminare l’ammissibilità dei pannelli (mediante seggio di gara) e successivamente, con la presentazione della dichiarazione del possesso dei criteri premiali nella busta tecnica, procedere all’attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri premiali effettivamente posseduti dai prodotti proposti, come risultanti dalla schede inserite nella busta amministrativa; 2) raccogliere all'interno della busta amministrativa l'autodichiarazione del possesso delle caratteristiche essenziali del pannello, verificandone l’effettivo possesso solamente in fase di offerta tecnica, verificando le schede dei prodotti inserite in quest'ultima, con il conseguente “rischio” di dover procedere all’esclusione dell’operatore in una fase successiva alla verifica della documentazione amministrativa e sulla base di verifiche effettuate dalla commissione giudicatrice. Connesso a quanto precede e di cui chiediamo consiglio, è come trattare l’eventuale incongruenza tra il contenuto dell’offerta tecnica e quanto riportato nelle schede dei prodotti presentate all’interno della busta tecnica (o amministrativa, sulla base del punto precedente): 1. Qualora venga dichiarato il possesso di un criterio premiale nel modello di offerta tecnica fornito dalla Stazione appaltante ma lo stesso non trovi riscontro nelle schede prodotto, si pensava di non attribuire il relativo punteggio; 2. La situazione contraria, più dubbia ma, riteniamo, anche più difficile da verificarsi, qualora venisse dichiarato il non possesso di un criterio premiale ma lo stesso risulti presente all’interno delle schede prodotto, ci si domanda se attribuire comunque il punteggio, facendo prevalere la scheda prodotto, oppure, conferendo maggiore importanza alla dichiarazione del partecipante, non attribuire il relativo punteggio (anche in considerazione del principio dell’immodificabilità dell’offerta, per cui riteniamo difficile ricorrere alla richiesta di precisazioni in fase di Commissione). Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. In attesa di Vs. cortese riscontro, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.