Articolo 91. Domande, documento di gara unico europeo, offerte.

1. L’operatore economico che intende partecipare ad una procedura per l’aggiudicazione di un appalto utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante per compilare i seguenti atti:

a) la domanda di partecipazione;

b) il documento di gara unico europeo;

c) l’offerta;

d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.

2. La domanda di partecipazione contiene gli elementi di identificazione del concorrente e l’indicazione della forma giuridica con la quale si presenta in gara, l’eventuale dichiarazione della volontà di avvalersi di impresa ausiliaria, nonché l’indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24.

3. Con il documento di gara unico europeo, redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, prodotto secondo il comma 1, l’operatore economico e le imprese ausiliarie dichiarano:

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, della presente Parte;

b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’articolo 100 e, se richiesto, dei requisiti di cui all’articolo 103.

4. Il documento di gara unico europeo contiene tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante e, nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dagli articoli 65 e 66, la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate.

5. Le offerte tecniche ed economiche, redatte secondo le modalità di cui al comma 1, sono corredate dai documenti prescritti dal bando o dall’invito o dal capitolato di oneri. Nelle offerte l’operatore economico dichiara alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assume l’impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante e dalla disciplina applicabile, nonché fornisce ogni altra informazione richiesta dalla stazione appaltante nei documenti di gara.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023 (tuttavia resta efficace fino al 31 dicembre 2023 anche l’omologo art. 85 del D.lgs. 50/2016)

Relazione

RELAZIONE Il titolo, che comprende due soli articoli (gli artt. 91 e 92), è volto, come riporta la relazione illustrativa, a disciplinare con precisione, con funzione di semplificazione e di orientam...

Commento

NOVITA’ • Per la presentazione dei documenti si fa riferimento alla piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante. • Nel documento di gara unico europeo v...
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Giurisprudenza e Prassi

OFFERTA: SUPERAMENTO DEL LIMITE DIMENSIONE - ESCLUSIONE SOLO OVE ESPRESSAMENTE PREVISTA (10.2)

TAR SARDEGNA CA SENTENZA 2024

La più recente giurisprudenza amministrativa, richiamata dalle parti resistente e controinteressata, ha affermato, “sotto un profilo generale, che - come ancora di recente ribadito dalla Sezione, con principio dal quale non sussistono ragioni per discostarsi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2022, n. 8326) - la prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all'offerta deve essere interpretata cum grano salis, e in ogni caso (nei casi in cui la regola, sempreché sia formulata in termini inequivoci, sia accompagnata da una espressa e specifica sanzione escludente) nel senso che l'eventuale eccedenza quantitativa rispetto al limite prefigurato dalla lex specialis determini, in concreto, una alterazione valutativa dell'offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2012, n. 3677)” (Consiglio di Stato sez. V, 18 agosto 2023, n. 7815; Consiglio Stato, sez. V, 26 gennaio 2024, n. 839).

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI FORMULARIO DI DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (91)

MIN INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PROVVEDIMENTO 2023

Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 21/03/2024 - DGUE NEL MEPA

IN RISPOSTA AD UNA RDO MEPA INDETTA NEL MESE DI FEBBRAIO SCORSO, HO PROCEDUTO A CARICARE NELLA SEZIONE EDGUE DELLA PIATTAFORMA IL FILE “espd-request.xml” PREDISPOSTO DALLA S.A. AI FINI DELLA COMPILAZIONE. AL TERMINE DELLA COMPILAZIONE LA PIATTAFORMA NON MI HA PERMESSO DI ESPORTARE O STAMPARE IL FILE IN FORMATO .PDF MA SOLTANTO IN FORMATO .XML HO PROCEDUTO QUINDI A CARICARE NELLA BUSTA AMMINISTRATIVA IL FILE "espd-response.xml" SIA CON APPOSIZIONE E SIA SENZA APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE IN FORMATO CADES. LA STAZIONE APPALTANTE MI ATTIVA IL SOCCORSO ISTRUTTORIO CHIEDENDOMI DI INVIARE IL FILE "espd-response.xml" SIA IN FORMATO .PDF E SIA IN FORMATO .XML (QUEST’ULTIMO A DETTA LORO, NON RISULTAVA LEGGIBILE” PREMESSO QUANTO SOPRA ESPOSTO SONO A CHIEDERE LE SEGUENTI INFORMAZIONI: IL FILE "espd-response.xml" CORRETTAMENTE COMPILATO DALL’OPERATORE ECONOMICO, RISULTA LEGGIBILE DALLA S.A. SE VIENE IMPORTATO NELLA RELATIVA SEZIONE DELLA PIATTAFORMA MEPA? IN CASO AFFERMATIVO, RISULTA LEGGIBILE ANCHE SE VIENE FIRMATO DIGITALMENTE IN FORMATO CADES?


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 01/09/2023 - UTILIZZO DGUE AGGIORNATO CON D.LGS. N. 36/2023

Buon pomeriggio, a seguito dell'aggiornamento della tassonomia effettuata dall'AGID (cfr. determina n. 164/2023) per la corretta compilazione del DGUE elettronico italiano, possiamo procedere quale Stazione appaltante all'aggiornamento del DGUE o dobbiamo attendere l'aggiornamento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Grazie.


QUESITO del 21/07/2023 - COSTI DEL PERSONALE E PER LA SICUREZZA (91.5)

Buongiorno, si chiede se la previsione dell'art. 91, c. 5, D.Lgs. 36/2023 della dichiarazione alla stazione appaltante, da parte del concorrente, dei costi del personale e dei costi aziendali per la sicurezza, si applichi a qualsivoglia tipo di procedura e per qualunque importo (sopra e sotto soglia, gare informali ecc.) oppure se nel nuovo codice esistono deroghe a tale obbligo. si ringrazia