Articolo 107. Principi generali in materia di selezione.

1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 108 a 110 previa verifica, in applicazione dell’articolo 91 e dell’allegato II.8, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, della sussistenza dei seguenti presupposti:

a) l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l’interesse nonché nei documenti di gara;

b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi del Capo II del Titolo IV della presente Parte e che possiede i requisiti di cui all’articolo 100 e, se del caso, dell’articolo 103.

2. La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

3. Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

SPIEGAZIONE L’articolo 107 individua i principi generali in materia di selezione ed introduce a regime l’istituto dell’inversione procedimentale. Si dispone l’aggiudicazione degli appalti sulla base...

Commento

CONSIGLI UTILI PER SA - Nelle procedure aperte la SA può prevedere liberamente l’inversione procedimentale, cioè che le offerte siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Tal...
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Giurisprudenza e Prassi

OFFERTA ALLEGATA ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - NON RILEVANTE IN CASO DI INVERSIONE PROCEDIMENTALE (107.3)

ANAC PARERE 2024

In caso di inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, co. 3, d.lgs. 36/2023, è da ritenersi conforme ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, declinati nei principi di risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, la condotta della Stazione appaltante che non ha escluso dalla procedura di gara l'offerente che ha inserito anche nella documentazione amministrativa il file contenente l'offerta economica. Tale circostanza, infatti, dal momento che le offerte sono esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, esclude che possa determinarsi una commistione tra offerta tecnica ed economica ovvero una conoscenza anticipata degli aspetti economici dell'offerta rispetto a quelli tecnici

VERIFICA DELLE OFFERTE: RIENTRA NELLA DISCREZIONALITA' TECNICA DELLA STAZIONE APPALTANTE (79 - II.5 - 107.1)

ANAC PARERE 2024

In una procedura di gara avente a oggetto il noleggio di attrezzature, il giudizio finale della Stazione appaltante di non conformità dei mezzi offerti dall'operatore alle caratteristiche tecniche minime richieste negli atti di gara, è rimesso alla sua discrezionalità ed è sindacabile solo per vizi di macroscopica irragionevolezza o illogicità.

Rientra nella discrezionalità della SA il potere di verificare le offerte presentate nell'ambito dell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, sindacabile solo nel caso di manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruenza o palese travisamento dei fatti (Cfr., ANAC, pareri di precontenzioso, delibere n. 158 del 19.04.2023; n. 6 del 11.01.2023, n. 411 del 06.09.2022, n. 318 del 06.07.2022. Cfr., Consiglio di Stato, Sez. VII, 28 ottobre 2022, n. 9280; Consiglio di Stato, Sez. III, 6 dicembre 2021, n. 8159, Id., 11 novembre 2021, n. 7528, Consiglio di Stato, Sez. III, 10.07.2021, n. 4462, Consiglio di Stato, Sez. V, 10.03.2021, n. 2054). Pertanto, l'Autorità non può sostituirsi alla SA nella valutazione di merito sulle caratteristiche tecniche delle attrezzature offerte e sull'equivalenza con le attrezzature richieste negli atti di gara, che è riservata alla valutazione discrezionale tecnica della SA ed è sottratta al sindacato del GA, oltre che dell'Autorità, che potrà pertanto esprimersi solo sulla manifesta irragionevolezza, illogicità, incongruenza o palese travisamento dei fatti, delle valutazioni del RUP.

PAGAMENTO TARDIVO DEL CONTRIBUTO ANAC: VALIDO PERCHE' IN LINEA CON PRINCIPI COMUNITARI

TAR LAZIO SENTENZA 2024

Il Collegio ritiene di aderire alla tesi – che ritiene più in linea con i principi dell’ordinamento giuridico comunitario – secondo cui il versamento del contributo ANAC, pur condizionando l’offerta, può comunque essere tardivo ed è sanabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio in quanto trattasi di elemento estraneo al contenuto dell’offerta e, pertanto, non idoneo a violare il principio della par condicio tra i concorrenti.

Secondo tale orientamento, infatti, il tardivo pagamento del contributo non inficerebbe ex se l’ammissibilità dell’offerta, atteso che si tratterebbe di un elemento “sanabile con il soccorso istruttorio in quanto estraneo al contenuto dell’offerta”, tanto che una previsione della lex specialis di gara “che esclude[sse] la rilevanza anche del soccorso istruttorio e conferis[se] alla tempistica del pagamento un peso determinante [dovrebbe ritenersi] eccedente o contrastante con il disposto degli artt. 83, comma 8, del codice dei contratti e 1, comma 67, della legge n. 266/2005”, e perciò nulla (Cons. Stato, III, 3 febbraio 2023, n. 1175; V, 7 settembre 2023, n. 8198).


CYBERSICUREZZA – INCIDENZA NEL MONDO DEI CONTRATTI PUBBLICI - CRITERI PREMIALI OFFERTA TECNICA (107.2)

NAZIONALE LEGGE 2024

Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici.

Vigente al: 17-7-2024

RIBASSO ECCESSIVO - AMMESSO E LEGITTIMO - SOLO UTILE PARI A 0 E' INADEGUATO

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2024

Con il primo ed unico motivo di ricorso la ricorrente si duole dell’insostenibilità “per definizione” dell’offerta presentata dalla .........S.r.l., stante un ribasso del 99.99% sull’aggio di riscossione e accertamento, nonché su quello di riscossione coattiva posto a base della gara, elemento, questo, che avrebbe escluso ogni remuneratività della stessa.

In tesi di parte ricorrente l’utile che ne avrebbe tratto la controinteressata sarebbe stato meramente simbolico, discendendone consequenzialmente l’inattendibilità dell’offerta, l’assenza di serietà e la scarsa possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte.

Con riguardo all’utile, parte ricorrente sosteneva che “gli appalti devono essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, dovendosi ritenere che un utile trascurabile e, ancor più, come nella fattispecie, inesistente, potrebbe portare l'affidatario dell'appalto ad una negligente esecuzione”.

A ben vedere, il succitato assunto è fuorviante.

Nel caso in esame, infatti, l’utile non può ritenersi “inesistente”, considerato che, anche alla luce dei conteggi analitici di parte ricorrente – che, comunque, non possono assumersi quale valido parametro, caratterizzando in sé una metodologia contraria al procedimento di verifica, che va condotto globalmente – l’utile di commessa della controinteressata ammonterebbe a circa € 50.000,00 per il quinquennio, e, dunque, non pari a zero.

Tra l’altro, detta quantificazione, condotta sulla base di mere stime della società ricorrente, non veniva suffragata da precipue allegazioni probatorie e, per certi versi, si presentava inesattamente condotta, laddove, ad esempio, la ricorrente riteneva erronea la mancata inclusione delle spese locative; omettendo di considerare, tuttavia, che, come osserva la controinteressata, la lex specialis poneva a carico dell’aggiudicataria le sole spese per l’allestimento degli uffici comunali, nonché quelle per le dotazioni strutturali.

In casi analoghi, il Consiglio di Stato ha avuto modo di sottolineare che “al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerato anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico” (Consiglio di Stato, sentenza n. 4559 del 5 maggio 2023).

Ne discende che, solo un utile pari a zero o l’offerta in perdita rendono ex se inattendibile l’offerta, caratteristiche non presenti nella fattispecie in esame.



Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 21/06/2024 - INVERSIONE PROCEDIMENTALE E PROCEDURE APERTE (107.3)

La facoltà di "inversione procedimentale" prevista dall'art. 107 comma 3 del D.Lgs 36/2023 è applicabile in caso di procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa?