Articolo 70. Procedure di scelta e relativi presupposti.

1. Per l'aggiudicazione di appalti pubblici le stazioni appaltanti utilizzano la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l’innovazione.

2. Nei soli casi previsti dall’articolo 76 le stazioni appaltanti possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.

3. Le stazioni appaltanti utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo:

a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure;

2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi;

3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell’allegato II.5. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice;

b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili ai sensi del comma 4. In tal caso la stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

4. Sono inammissibili le offerte:

a) non conformi ai documenti di gara;

b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara;

c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;

d) considerate anormalmente basse;

e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;

f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

5. Le stazioni appaltanti possono utilizzare il partenariato per l'innovazione quando l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.

6. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione le stazioni appaltanti, applicando i criteri o le regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse, possono limitare il numero di candidati, che soddisfano i criteri di selezione, da invitare a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse. In ogni caso, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a cinque nelle procedure ristrette e a tre nelle altre procedure. La stazione appaltante non può ammettere alla stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.

7. Nella procedura competitiva con negoziazione, nel dialogo competitivo e nel partenariato per l’innovazione, nel corso delle negoziazioni e durante il dialogo, le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti; non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri; conformemente all'articolo 35, non rivelano le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alle negoziazioni o al dialogo, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate. Relativamente al partenariato per l’innovazione, le stazioni appaltanti definiscono nei documenti di gara il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale e, in caso di partenariato con più operatori economici, non rivelano agli altri operatori economici, conformemente all’articolo 35, le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un operatore economico, nel quadro del partenariato, salvo espresso consenso di quest’ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE La relazione illustrativa specifica che la disciplina dettata dal Libro II, Parte IV, dello schema di decreto in esame risulta in gran parte imposta dal diritto unionale. In particolare, il...

Commento

NOVITA’ • La norma elenca le procedure di scelta dei contraenti, indicando le condizioni per il loro utilizzo. • Le tre procedure - competitiva con negoziazione, dialogo competitivo e partenariati p...
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Giurisprudenza e Prassi

RIBASSO PERCENTUALE UNICO - IRRILEVANTE SE ALCUNE VOCI DEL COMPUTO ESTIMATIVO PREVEDENO UN RIBASSO MAGGIORE DI QEULLO UNITARIO OFFERTO (108)

ANAC PARERE 2024

In un appalto di lavori a misura, in cui è richiesto ai concorrenti di indicare nell'offerta economica il ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara e di presentare il computo metrico estimativo complessivo, è illegittima l'esclusione di un operatore che ha offerto un ribasso percentuale unico coerente con l'importo del computo metrico complessivo al netto del ribasso offerto. A tal fine è irrilevante se, nell'ambito del computo metrico estimativo complessivo, alcune voci dell'elenco prezzi a base di gara prevedono un ribasso in taluni casi maggiore del ribasso unitario offerto.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 15/07/2023 - D.LGS. 36/2023, ARTT. 72 E 70, COMMA 6 - PROCEDURA RISTRETTA E RIDUZIONE DEL NUMERO DEI CANDIDATI.

<p>Il nuovo Codice degli appalti, nell&#39;ambito dell&#39;evidenza pubblica, parrebbe ammettere l&#39;utilizzo della procedura ristretta con riduzione del numero dei candidati senza che, la Stazione Appaltante (SA), debba addurre particolari motivazioni a supporto della scelta adottata. Nel combinato disposto dagli articoli in oggetto, è stata infatti eliminata la clausola limitante, prevista dal D.Lgs. 50/2016, art. 91, comma 1 che ne subordinava l&#39;uso solamente a &quot;... quando lo richieda la difficoltà o complessità dell&#39;opera, della fornitura o del servizio&quot;. La novella legislativa inoltre, a differenza di quanto previsto all&#39;art. 50, comma 2 per le procedure negoziate sotto soglia, parrebbe non esprimere divieti o limitazioni all&#39;utilizzo del sorteggio, per la riduzione degli operatori economici. L&#39;art. 70, comma 6, indica infatti solamente che &quot;... le SA, applicando criteri o le regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando o invito a manifestare interesse, possono limitare il numero di candidati a presentare offerta&quot;: in tale contesto il sorteggio, appare la metodologia più conforme alla norma contro la quale, è oggettivamente difficile aprire un contenzioso. Si chiede un autorevole parere in merito alla corretta interpretazione normativa prospettata. </p>