Parere tratto da fonti ufficiali

FALLIMENTO MANDATARIA
QUESITO del 22/01/2015

In corso di esecuzione di un contratto d’appalto di lavori stipulato con un Raggruppamento Temporaneo tra due imprese si è verificato il fallimento della Mandataria. I lavori eseguiti sino alla data del fallimento comportano un ritardo sul cronoprogramma che impone l’applicazione di penali consistenti, mentre sono state apposte riserve (non ancora definite) da parte della Mandataria fallita. La mandante chiede l’applicazione dell’art. 37, co. 18, d.lgs. n. 163/2006 con la costituzione di un nuovo mandatario e a tal fine ha già provveduto a formalizzare la nuova A.T.I. Nel contempo afferma non sussistere una libertà immotivata di recesso della Stazione Appaltante e cita il Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 22 gennaio 2008 prot. n. 4575/2007. Le clausole del bando di gara, espressamente accettate dal Concorrente, prevedevano che, nel caso di fallimento dell'appaltatore, fossero interpellati progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto (art. 140 d.lgs. n. 163/2006). Si chiede pertanto: 1) se si debba applicare per l'affidamento del completamento dei lavori l’art. 37, co. 18 o l’art. 140 d.lgs. n. 163/2006 2) se nel caso di applicazione dell’art. 37,dovendo rimanere invariate tutte le condizioni contrattuali (tra le quali il termine di esecuzione) il ritardo accumulato sino al fallimento sia addebitabile alla nuova ATI e quindi da non detrarre dalla contabilità del “fallimento” per la quale è stato emesso un 2° SAL 3) se tale SAL, emesso dopo la dichiarazione di fallimento ma relativo ad opere eseguite prima, sia da liquidarsi alla nuova ATI e in questo caso quali obblighi ha il Comune nei confronti del Curatore Fallimentare 4) se anche le riserve già poste sul registro di contabilità siano da definire con la nuova ATI 5) se infine, qualora l’Amministrazione non intendesse portare a compimento l’opera, la nuova ATI possa pretendere l’applicazione dell’art. 134 (recesso) con i diritti conseguenti.

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