Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Esclusione

In assenza di espressa previsione nel bando di gara si chiede se sia legittima l'esclusione di costituendo R.T.I per assenza della firma delle mandanti sulla domanda di ammissione alla gara sottoscritta solo dalla capogruppo.

1) Gli adempimenti previsti dalla recente Determinazione n. 1 del 10.01.2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ineriscono a qualsiasi procedura di scelta del contraente adottata, e segnatamente, anche ad interventi in economia? 1.1)Esiste una soglia, relativa all’importo, oltre la quale diventi obbligatorio attenersi ai dettami di cui alla citata Determinazione n. 1 del 10.01.2008, oppure la medesima si applica a prescindere dal valore contrattuale? 1.2) La decorrenza per i summenzionati adempimenti è fissata al 19.02.2008? 2) Le norme dettate al co. 8 dell’art. 7 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. approvato con D.lgs. 163/2006 e s.m.i., qui espressamente rese obbligatorie sopra la soglia dei 150.000,00 euro, valgono per ogni tipo di procedura di scelta del contraente adottata, e segnatamente, anche per interventi in economia?

Annotazioni casellario - Esclusione
QUESITO del 01/06/2009

Buongiorno, sottopongo alla Sua attenzione una questione relativa ad una gara di appalto di servizi di pulizia di locali comunali. Hanno partecipato alla gara n. 2 società cooperative che chiameremo per semplicità cooperativa A e cooperativa B. Il presidente e legale rappresentante della cooperativa A è altresì direttore tecnico nell'altra società B. A seguito di consultazioni di giurisprudenza consolidata, determinazioni dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, sentenze su casi similari si è proceduto all'esclusione motivata di entrambe le cooperative con segnalazione del fatto specifico mediante esposto alla stessa Autorità di vigilanza per ipotesi di collegamento ai sensi dell'art. n. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., oltre all'Autorità Giudiziaria. Una delle due cooperative, ovvero la cooperativa B, ha presentato richiesta di riammissione alla gara che questo ufficio non ha ritenuto giustificabile confermandone l'esclusione dalla procedura stessa. Si chiede cortesemente l'espressione di un parere, se nello specifico del periodo transitorio, in attesa di pronunciamenti delle Autorità preposte, le due cooperative possano essere ancora invitate ad appalti di servizi indetti dall'Amministrazione Comunale.

Il nostro Comune ha proceduto all’aggiudicazione provvisoria di un appalto lavori con procedura aperta e con il criterio del massimo ribasso. Durante la gara era stata esclusa tra le altre, per mero errore materiale, un’impresa, che successivamente è stata riammessa, una volta preso atto dell’errore commesso dalla Commissione. Prima di essere riammessa, però, la Commissione aveva proceduto al calcolo della soglia di anomalia e all’esclusione delle offerte anomale, con l’individuazione di due migliori offerte, classificatesi al primo posto con lo stesso ribasso. Poiché nel bando era previsto il ricorso al sorteggio ex art. 77 del R.D 827/1924, la Commissione ha sorteggiato l’impresa provvisoriamente aggiudicataria. Successivamente, nel corso delle comunicazioni ex art. 79 del Dlgs 163/2006 e ss.mm., la Commissione, su istanza dell'impresa medesima, ha riammesso alla gara l’impresa erroneamente esclusa e in conseguenza di ciò ha proceduto al calcolo della nuova soglia di anomalia. A conclusione di tale operazione, le due migliori offerte sono rimaste le stesse di prima. Il quesito è: la Commissione conferma il sorteggio già effettuato tra le due imprese prime classificate oppure deve procedere a nuovo sorteggio?

in riferimento ad una procedura negoziata con lettere di invito xx, nella seduta del 13/02/2018 ho proceduto all'esclusione di un'impresa per mancata individuazione della terna (individuato 1 solo subappaltatore anche dopo il procedimento di soccorso istruttorio), ho nella stessa giornata aperto le buste delle offerte economiche, individuato soglia di anomalia e fatto proposta di aggiudicazione a favore dell'impresa con miglior ribasso. Ieri scrivendo la comunicazione di esclusione, ho valutato che l'esclusione configurerebbe un'illegittimità di eccesso di potere, per questo motivo IN AUTOTUTELA riesaminerò l'offerta in seduta pubblica e riammetterò il candidato procedendo all'apertura della sua offerta economica. La soglia di anomalia già calcolata nella seduta del 13/02/2018 va ricalcolata? oppure posso operare secondo quanto previsto dall'art. 95 co. 15 D.lgs. 50/16 con cristallizzazione della soglia , inserendo il ribasso offerto dal candidato riammesso nella graduatoria già esistente?

La Legge n. 55/2019 di conversione del decreto "Sbloccacantieri" (art. 1 comma 20 lett. d) ha soppresso il secondo, il terzo e il quarto periodo dell'art. 29, comma 1 del codice dei contratti. Vorremmo sapere se, a seguito dell'entrata in vigore della predetta disposizione, si debba considerare ancora obbligatoria la pubblicazione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di affidamento, stante quanto disposto dal primo periodo del comma 1 dell’art. 29 che prevede la pubblicazione di tutti gli atti delle amministrazioni relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici, tra i quali annoverare anche il provvedimento di ammissione/esclusione, interpretando quindi che la nuova disposizione sia meramente collegata all'abrogazione del comma 2-bis dell'art. 120 del d.lgs 104/2010, oppure se la volontà del legislatore fosse quella di lasciar fuori dal novero degli atti oggetto di pubblicazione ex art. 29, comma 1 primo periodo il provvedimento di ammissione/esclusione, prevedendone la sola comunicazione ai concorrenti, disposta con il nuovo comma 2-bis dell’art. 76 del codice.