Parere tratto da fonti ufficiali

VARIANTI MIGLIORATIVE - PERIZIA E SUCCESSIVA PROCEDURA DI GARA
QUESITO del 03/08/2015

Lavori di ristrutturazione edilizia in ambito penitenziario, gara informale ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 163/2006. La gara è stata aggiudicata ad una costituenda A.T.I. orizzontale con quote di partecipazione 51% la capogruppo e 49% la mandante. Prima dell’affidamento le due imprese hanno formalizzato l’associazione temporanea con una scrittura privata autenticata dal notaio recepita nel contratto stesso sottoscritto dalla capogruppo in rappresentanza dell’A.T.I. Ad esecuzione avanzata dei lavori le due imprese costituenti il raggruppamento scrivono alla stazione appaltante “dichiarando” di aver modificato le quote di partecipazione riducendo al 27% circa la quota della capogruppo ed aumentando al 73% circa la quota della mandante, che nel frattempo ha presentato istanza di concordato preventivo “in bianco” con continuità aziendale. Contestualmente chiedono di emettere le fatture in ragione delle quote di partecipazione modificate. Si precisa che la stazione appaltante aveva concesso alla mandante di fatturare i primi due S.A.L., esaurendo così la sua quota di partecipazione. Il R.U.P. è dell’avviso che la fatturazione debba essere effettuata nel rispetto delle quote di partecipazione dell’atto costitutivo che fa parte degli accordi contrattuali. Infatti la variazione non autorizzata, mai formalizzata, delle quote è da ritenersi illegittima. Inoltre non impegna la stazione appaltante in quanto eventualmente derivante da un accordo interno al raggruppamento. E’ anche improponibile che la capogruppo abbia una quota di minoranza. Si chiede conferma della correttezza di questa posizione, già resa nota all’appaltatore, che appare rispettosa del contratto e delle norme in materia di appalti pubblici.

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