• REGNO D’ITALIA DECRETO 1 MAGGIO 1807 DECRETO PER LE ASTE NEGLI APPALTI DELLE OPERE DI ACQUE, PONTI E STRADE.
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  • TITOLO I. CAUTELE CHE DEVONO PRECEDERE L'APRIMENTO DELL'ASTA.


  • Art. 1.

    Tostochè la Direzione generale d'Acque e Strade avrà approvata la preventiva perizia del lavoro da appaltarsi , il Consiglio di Prefettura, f. f. di Magistrato d'Acque e Strade , è in dovere di pubblicare colle stampe un avviso invitante chiunque voglia concorrere all'appalto a presentarsi nel locale determinato per lo sperimento dell'asta nel giorno stabilito.
  • Art. 2.

    L' affissione e pubblicazione deve sempre precedere quindici giorni almeno l'aprimento dell' asta ; un termine di venti giorni per le opere valutate più di lire ventimila ; ed un termine più lungo , se la qualità dell' appalto, c le circostanze lo esigano.
  • Art. 3.

    Devono inoltre marcarsi nell'avviso invitatorio, 1. la qualità delle opere, il luogo e tempo in cui si vuole l' esecuzione, e la durata degli anni della successiva manutenzione ; 2. presso chi restano per l'ispezione libera agli Aspiranti il Piano de' lavori da. eseguirsi , ed il Capitolato generale e speciale dell'appalto; 3. il luogo, il giorno e l'ora in cui verrà aperta l' asta.
  • Art. 4.

    La pubblicazione ed affissione dell' avviso si farà per l'ordinario nel Comune ove l'opera deve eseguirsi , nel Capoluogo del dipartimento e suoi distretti. Ma per gli appalti di opere di qualche rilevanza a carico dello Stato, si estenderà anche alla Capitale , ed ai principali comuni de' dipartimenti convicini alla sede del lavoro,vnei quali si tengono per solito mercati o fiere , ed in tempo della maggior concorrenza.
  • Art. 5.

    Per ottenere rapidamente cotesta estesa pubblicazione , il Prefetto del dipartimento in cui deve eseguirsi l'opera diramerà ai rispettivi Prefetti degli altri dipartimenti un numero di esemplari dell'avviso invitatorio, ed essi sono a vicenda obbligati a prestarsi alla pubblicazione, la quale si farà colle stesse solennità che si praticano per tutti gli altri Bandi, Proclami e Decreti Governativi.
  • Art. 6.

    Le relazioni delle seguite pubblicazioni nel Capo-luogo del proprio Dipartimento , e nel Comune ove l'opera si eseguisce, dovranno risultare a piedi di una copia dell'avviso stampato, e queste copie sole, munite di relazione, formano parte integrante degli atti d’asta.
  • Art. 7.

    Se nel luogo ove deve tenersi l'incanto, od eseguirsi il lavoro, si stampa qualche foglio periodico , sarà cura del Prefetto di farvi inserire l'invito all'asta.
  • Art. 8.

    Alle porte esterne degli Uffici , avanti di cui deve tenersi Pasta , e nel Comune o Comuni, nel cui circondario è compreso il luogo del lavoro, gli avvisi invitatori dovranno mantenersi affissi , finchè non sia seguita la deliberazione , sostituendone altre copie ove fossero levati i primi affissi.
  • Art. 9.

    Sarà poi da ritenersi per norma inviolabile, che le aste non potranno aprirsi, se non in luogo pubblico, ove sia libero l'accesso a qualsivoglia concorrente , ed in presenza del Magistrato d'Acque e Strade, e dove questi non esistesse, in presenza della Vice-Prefettura, o della Municipalità. o della Delegazione del Circondario, o di un apposito Ufficiale delegato a ricevere e registrare le oblazioni.

  • TITOLO II. CAUTELE E FORME DELL'ESECUZIONE DELL'ASTA.


  • Art. 10.

    Sono abolite le discipline dell'asta a candela ardente, come non sono ammesse le offerte in via di schede segrete.
  • Art. 11.

    È permesso a chiunque di presentare e far registrare nel Protocollo d'Ufficio , avanti l'aprimento dell' asta , la sua oblazione scritta ed accompagnata da idonea sicurtà. Tali offerte saranno comunicabili a richiesta di chicchessia.
  • Art. 12.

    Le oblazioni prive dell'atto di sicurtà, quelle che portassero la condizione di non valere in caso d' asta o altra incompatibile , e quelle che non venissero , almeno nell' apertura dell' asta , garantite sufficientemente, non saranno ammesse, e verranno riputate come non fatte, ne si potranno leggere o registrare nell'atto d'asta.
  • Art. 13.

    Nel giorno destinato per l' aprimento dell' asta și pubblicheranno, e registreranno in primo luogo le offerte che fossero state preventivamente insinuate al Protocollo d'ufficio , come sopra, sulla migliore si farà luogo alla successiva licitazione.
  • Art. 14.

    L'atto d' asta , o sia processo verbale del suo aprimento, richiamerà per lo meno, 1. l' ordine che autorizza l’ intrapresa e l'appalto dell'opera: 2. il piano, o descrizione de' lavori : 3. le condizioni' dell'appalto: 4. le cedole invitatorie , ed i certificati delle seguito pubblicazioni : 5. finalmente il registro delle offerte contemplato dal precedente articolo , colla indicazione della qualità delle cauzioni indotte dai singoli oblatori , ed il deliberamento che poi succederà a favore dell' ultimo migliore offerente.
  • Art. 15.

    Quando non siano state fatte offerte preventive alla licitazione , si aprirà l' asta sul prezzo di stima , il quale è ritenuto pel limite maggiore nell'appalto passivo delle opere.
  • Art. 16.

    Io presenza degli Aspiranti riuniti nel locale dell'asta , il Magistrato, o chi ne fa le veci, ordina che sia letto ad alta ed intelligibile voce l'atto, o sia processo verbale già preparato nei termini dell'art. 14.

    Seguita la lettura , il Tubatore d'ufficio ripeterà la somma sulla quale è aperta l'asta, e di mano in mano che vengono fatte le offerte, se ne farà menzione nel processo verbale, marcando le cauzioni degli offerenti insinuate negli atti, od i depositi di somme effettive in luogo di quelle.
  • Art. 17.

    Fermandosi la gara degli offerenti , si proclama replicatamente l' ultima migliore offerta dal pubblico Tubatore, o Araldo, a suon di tromba, o con tamburo, colla soggiunta per la prima volta, e colla domanda agli astanti , se alcuno voglia offerire di più ; sopra ulteriore silenzio , si ripetono ancora le proclamazioni collo stesso stridore, e colla soggiunta per la seconda volta ; e cosi si ricomincia di nuovo ogni volta, che venga da alcuno fatta migliore offerta, e che in appresso resti, per qualche periodo di tempo, fermata la licitazione.
  • Art. 18.

    Si accorda almeno l' intervallo di circa un quarto d'ora , ogni volta , che alcuno , o più oblatori domandano indugio per deliberare.
  • Art. 19.

    Dopo proclamata per la seconda volta la migliore offerta , senza che alcuno l'abbia ribassata, dovrà ripetersi lo stridore colla indicazione di un proporzionato spazio di tempo agli oblatori , non maggiore di un'ora, nè minore di un quarto d'ora, a migliorare il partito. Laddove in tale ultimo indugio non siasi fatto ulterior partito, verrà chiuso l'incanto colla dichiarazione per la terza ed ultima volta , e si procederà alla deliberazione a favore dell'ultimo miglior offerente , quantunque gli altri non avessero ritirate le indotte cauzioni o depositi rispettivi.
  • Art. 20.

    Avanti la prescrizione del sopra indicato termine all' ultimo sperimento, è facoltativo alla stazione appaltante, o sia all' ufficio presso cui si tiene l' asta', di sospendere la deliberazione , ove si creda opportuno. In tal caso si fa proclamare dal Tubatore agli astanti il giorno ed ora, in cui si continuerà l'incanto. L'ultimo offerente resta sempre vincolato in maniera che il nuovo sperimento si apre sopra l'ultima sua oblazione.
  • Art. 21.

    Se la protrazione dell'ultimo sperimento è al di là del giorno immediatamente successivo, dovrà in questo caso rinnovarsi anche la pubblicazione degli avvisi invitatorj almeno nel Comune ove si tiene l'asta , coll' intervallo non minore di tre giorni.
  • Art. 20.

    Per lo contrario, se dopo fatte le proclamazioni, come sopra, si trovi conveniente il deliberare, si faccia , o non si faccia ulterior partito di miglioramento , si stabilirà pel terzo ed ultimo sperimento agli astanti il suddetto termine non maggiore , come sopra, di un'ora, non minore di un quarto d'ora.
  • Art. 23.

    La commisurazione alla decorrenza di questo ultimo termine dovrà farsi o col mezzo di un orologio deposto sul tavolo alla vista degli astanti, o di un oriuolo a polvere.
  • Art. 24.

    Se durante il termine stabilito non venisse fatta ulteriore oblazione , s' intenderà colla sua decorrenza fatta la deliberazione a favore della già proclamata migliore offerta. In questo caso chi presiede all'asta, pronuncierà ad alta ed intelligibile voce la seguita deliberazione, e farà ripeterla da un Tubatore od inserviente d'ufficio.
  • Art. 25.

    Quando poi in detto termine venisse fatto miglior partito, non si attende più lo stabilito termine; anzi si rimove immediatamente l'orologio, e si rinnovano le proclamazioni di prima e seconda volta ; e cosi si ricomincia di nuovo ogni volta che venga fatto un miglior partito.
  • Art. 26.

    Non è ammesso alla licitazione, se non chi sia munito di idonea sicurtà , od abbia depositata una somma sufficiente a garantire l'indennità dell'appalto, tanto se offra in proprio nome, come per persona dichiaranda nell'atto della deliberazione.
  • Art. 27.

    L'idoneità della fidejussione deve esser tale , da poter garantire la piena esecuzione del contratto in tutti i suoi rapporti. Il deposito poi effettivo di una somma, ove si faccia provvisoriamente in luogo di sicurtà, deve almeno corrispondere al quadruplo dell'importanza delle spese dell'asta. Non ostante però un tale deposito, e la di lui perdita , il deponente non resta liberato dall'obbligo di risarcire gli ulteriori danni, spese ed interessi che potessero derivare alla stazione appaltante nel caso che la di lui offerta non fosse mantenuta.
  • Art. 28.

    La delibera non ha luogo , se non vi sia stato il concorso all' asta di più oblatori.
  • Art. 29.

    Non sono considerati per più oblatori , all'effetto di poter deliberare , quelli che presentano una stessa persona per fidejussore , o che l' uno si offra sicurtà per l'altro. Nel caso di un sol oblatore, o di più oblatori aventi come sopra la stessa persona per sicurtà, o facienti la figura di sicurtà e di oblatori, qualora per le circostanze si trovasse conveniente da chi assiste all' asta la delibera razione, l' effetto di questa s'intenderà sempre dipendente dal puro arbitrio dell'Autorità superiore, malgrado che nel rimanente fossero state osservate le formalità prescritte cogli articoli precedenti.

  • TITOLO III. CAUTELE DA USARSI DOPO LA DELIBERAZIONE.


  • Art. 30.

    Il Deliberatario, e la sua Sicurtà, se trovasi presente, sottoscrivono immediatamente dopo la deliberazione i capitoli dell'appalto, e l'atto d' asta, il quale viene anche firmato dall' Officio, od Ufficiale delegato ad assistervi, e da due testimonj.
  • Art. 31.

    Il Deliberatario chɛ avesse cautato le sue oblazioni con semplice deposito, si obbliga nell'atto della sua sottoscrizione anche a prestare un' idonea sicurtà dentro un congruo termine , che gli viene prescritto nell'atto medesimo , colla comminatoria di rinnovare l'incanto a sue spese, e pericolo nel caso d'inadempimento, o d' insufficienza di Fidejussore.
  • Art. 32.

    Se il Fidejussore viene rifiutato come insufficiente, si stabilisce al Deliberatario un nuovo termine non minore di giorni due nè maggiore di giorni cinque a presentare più idoneo Fidejussore, od un solido Collaudatore, che risponda in di lui mancanza. Ciò non adempiendosi, si rinnova senz'altro avviso l'incanto ne' modi: prescritti dal presente Regolamento, e sotto l'obbligazione penale dell' art. 31.
  • Art. 33.

    Dovendo sempre la deliberazione essere vincolata alla condizione della superiore approvazione, ed alla riserva delle addizioni in diem , questa condizione e riserva si riterranno sempre per apposte quando anche si fossero omesse nell'atto d'incanto, a meno che non sia preceduta per le addizioni non preventiva superiore deroga, della quale però dovrà farsi menzione tanto nell'avviso invitatorio, quanto nell'atto d' asta. La deroga poi alla superiore approvazione non potrà mai supporsi , nè aver luogo in qualsisia appalto fatto col mezzo d'asta.
  • Art. 34.

    La superiore approvazione non è denegata quando il risultato dell' asta sia regolare , e non emerga ragionevole motivo per dubitare di essersi arrecato pregiudizio al pubblico interesse.
  • Art. 35.

    Non saranno ammesse addizioni , o sia miglioramenti al prezzo deliberato, se non portino almeno un ribasso della ventesima parte del risultato della deliberazione.
  • Art. 36.

    Le addizioni minori non potranno mai servire di titolo alla stazione appaltante per sospendere gli effetti della deliberazione regolarmente seguita, nè per remorare la superiore approvazione.
  • Art. 37.

    Il calcolo del prezzo della deliberazione si desume non solamente dal prezzo dell'opera appaltata , ma eziandio dal cumulo delle annate di manutenzione, quando sia ingiunta nell'appalto.
  • Art. 38.

    Il termine a produrre l'addizione, decorribile dal giorno della delibera, sarà in via ordinaria di venti giorni. E' facoltativo all'Autorità superiore di abbreviarlo, od allungarlo secondo le circostanze dei casi, ed allora se ne farà espressa menzione negli avvisi invitatorj all'asta, e nell'atto dell'incanto.
  • Art. 39.

    L'addizione può farsi da chiunque, mediante oblazione , che s'insinua al Protocollo dell'ufficio, o del Delegato, avanti cui è seguito l'incanto. L'offerta non può contenere veruna dizione e deve essere cautata con idonea sicurtà. L'offerente è in diritto di chiedere il certificato della presentazione, nel quale sia indicato il giorno e l'ora in cui fu eseguita ; senzachè possa rifiutarsi da chi la riceve per qualsivoglia titolo.
  • Art. 40.

    Dal momento che viene fatta l' addizione, si pubblica con avviso, il quale si tiene affisso nel luogo in cui si sarà tenuta l'asta. Il Deliberatario ha diritto di chiedere l'ispezione, ed una copia, a sue spese, della carta dell'addizione , e della fidejussione.
  • Art. 41.

    Nel detto avviso verrà dichiarata la persona del Deliberatario, e la sopraggiunta addizione. Verrà stabilito un termine non minore di giorni cinque , nè maggiore di giorni dieci al cimento della nuova asta, invitandosi chiunque voglia concorrervi. Nel giorno prefisso verrà riaperta la licitazione sopra l'ultima migliore offerta , e sarà facoltativo ad ognuno di prendervi parte, sempre sotto l'osservanza delle discipline prescritte pel precedente incauto.
  • Art. 42.

    La delibera che segue dopo questa seconda licitazione, ove abbia luogo , è definitiva senza facoltà di altra addizione.
  • Art. 43.

    Non si trasmettono gli atti dell' Autorità tutoria competente per la sua ricognizione ed approvazione, se non dopo scorso il termine prefinito all' addizione : ed ove questa sia stata fatta, subito dopo la successiva deliberazione.
  • Art. 44.

    Ove si trattasse di lavori, che di loro natura, o per ispeciali circostanze dimandino molta sollecitudine, si può chieder tosto, dopo la deliberazione, la superiore approvazione condizionata coll' obbligo della cessione del lavoro al miglior offerente, salvi i compensi in favore del primo deliberatario per l'opera incominciata , a termini di perizia. In questo caso avranno luogo eziandio le cautele prescritte dall'Art. 49.
  • Art. 45.

    L'atto d' asta dev'esser corredato delle pezze indicate all'Art. 14., e della preventiva Perizia, e Tipo relativo. Questo atto dovrà esser in duplo, ad effetto che uno degli esemplari colle originali pezze d'appoggio rimanga presso l'ufficio appaltante, e l'altro colle stesse pezze in copia autentica sia rimesso alla superiore Autorità, che deve ritenerlo ne' suoi atti per base dell'approvazione da impartire alla seguita delibera.
  • Art. 46.

    Ottenuta la superiore approvazione, l'ufficio appaltante farà ridurre a pubblico rogito il contratto d'appalto, e previo l'opportuno registro , ne dovrà rimettere alla competente superiore Autorità tutoria una copia autentica per conservarla nel suo archivio,
  • Art. 47.

    Tutte le spese e dell'asta, e del rogito, e del registro , e delle copie cedono a carico del Deliberatario , dal quale dovrà farsene lo sborso avanti di ricevere la consegna dell'opera appaltata.
  • Art. 48.

    Prima che non sia emanata la superiore approvazione, il Deliberatario non può metter mano all' opera , a meno che non gli venga espressamente ingiunto per motivi d'urgenza , dall'Autorità competente, di darvi principio anche in attenzione della superiore approvazione.
  • Art. 49.

    In questo caso dovranno , dall' Ingegnere in capo, o da chi ne fa le veci, prescriversi quelle discipline che valgano alla cauta ricognizione delle spese reintegrali , ove avesse luogo l'approvazione.

  • TITOLO IV. DISPOSIZIONI GENERALI.


  • Art. 50.

    Le deliberazioni degli appalti che si fanno all' asta dalle Delegazioni de' Circondari per lavori di competenza passiva degl'interessati , senza alcun concorso del Tesoro Regio , saranno approvate dal Magistrato d' acque e strade del Dipartimento.
  • Art. 51.

    Il Magistrato pero dovrà , ad ogni richiesta, rimettere alla Direzione generale delle acque e strade un elenco di tali opere appaltate , od eseguite in via economica nei rispettivi Circondari del suo Dipartimento.
  • Art. 52.

    L'approvazione delle deliberazioni per qualunque altro- lavoro , che in materia d' acque e strade si appalta per conto del Governo, o in cui concorre il Tesoro Regio , è di competenza della Direzione generale delle acque e strade.
  • Art. 53.

    Tutte le volte che il Prefetto del Dipartimento, in qualità di Presidente del Magistrato d' acque e strade , rimette alla Superiore approvazione un atto d' asta , dovrà soggiungere il preciso suo parere e del Magistrato, tanto in ordine alla regolarità delle forme con cui l' asta è stata eseguita , quanto riguardo alla solidità ed idoneità della fidejussione indotta dal deliberatario.
  • Art. 54.

    Se nel decorso dell'appalto fosse presentata istanza o denunzia al Magistrato dipartimentale da chiunque abbia interesse, che il lavoro sia eseguito a dovere, di esser 1 Appaltatore in difetto degli obblighi assunti; dovrà lo stesso Magistrato , previa una sommaria e rapida verificazione, stabilire al detto Appaltatore, e sua Sicurtà , un breve termine all'adempimento dell'obbligo trascurato, sotto la comminatoria d'una immediata visita d'ufficio, e degli ulteriori irreparabili a spese sue.
  • Art. 55.

    Il precetto diffidatorio dovrà contenere l'indicazione della mancanza, sia per opere trascurate ed inseguite, sia per opere mal fatte.
  • Art. 56.

    Riclamando l'Appaltatore entro il termine prefinito nel precetto, o ritardando di obbedire al medesimo , si procederà immediatamente ad una visita d'ufficio dall'Ingegnere in capo per l'esame sulla faccia del luogo , coll' intervento di un Delegato che rappresenti la stazione appaltante , e dello stesso Appaltatore e sua Sicurtà, da citarsi preventivamente per qualsivoglia loro occorrenza, procedendosi anche in loro contumacia.
  • Art. 57.

    In questa visita si ritiene in via di fatto il giudizio del l'Ingegnere in capo , dato ex officio in concorso delle parti, e non verrà perciò ammesso alcun riclamo o revisione in quanto riguarda la verificazione del fatto.
  • Art. 58.

    Risultando la mancanza dell' Appaltatore, e la verità della fatta denunzia , si passerà dal Magistrato ad ordinare l'esecuzione ex officio delle opere o mal fatte , o trascurate.
  • Art. 59.

    Questa decisione verrà immediatamente intimata all'Appaltatore e sua sicurtà, i quali, ove si credessero gravati, potranno riclamare in via soltanto devolutiva, alla Superiore autorità, a termini dell' Imperiale e Reale Decreto 8 giugno 1805, del terzo statuto, costituzionale , e dell'Art. 49 della legge 27 marzo 1804.
  • Art. 60.

    Le spese della suddetta visita sopra luogo incombono all'appaltatore , ogni qualvolta risulti la sua mancanza; in caso diverso, sono a carico della Stazione appaltante, colla riserva però alla medesima del rimborso da chi sarà di ragione, e vi avrà data causa.
  • Art. 61.

    Si terrà dall' Ingegnere delegato all'esecuzione dei lavori ex officio , un esatto registro delle spese, il quale, munito delle necessarie giustificazioni , verrà presentato al Magistrato dipartimentale, che, dopo regolare liquidazione, lo farà intimare all’Appaltae sua Sicurtà , con ordine di verificarne il pagamento entro un discreto termine , qualora non fosse di correspettivo il credito da lui rappresentato verso la Stazione appaltante.
  • Art. 62.

    Spirato il termine, senza che sia effettuato il rimborso, si darà la partita in iscossa all’Esattore della diretta. lo caso di riclamo , avrà luogo il disposto dall' Art. 59.
  • Art. 63.

    In tutti i casi contemplati dagli articoli 54 e seguenti, il Prefetto, in qualità di Presidente del Magistrato , informerà di quanto occorre la Direzione Generale delle Acque e Strade, laddove si tratti di opere a carico , o in concorso dello Stato.
  • Art. 64.

    Dal giorno della pubblicazione del presente Decreto sarà esso messo in corso in tutti i Dipartimenti del Regno , i metodi e le pratiche preesistenti su tale materia.
  • Art. 65.

    Il Ministro dell'Interno è incaricato, della esecuzione del presente Decreto che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.
  • Firme

    Dato in Milano il giorno primo maggio 1807. EUGENIO NAPOLEONE. Per il Vice-Re, Il Consigliere Segretario di Stato, L. VACCARI