Art. 38.

Il termine a produrre l'addizione, decorribile dal giorno della delibera, sarà in via ordinaria di venti giorni. E' facoltativo all'Autorità superiore di abbreviarlo, od allungarlo secondo le circostanze dei casi, ed allora se ne farà espressa menzione negli avvisi invitatorj all'asta, e nell'atto dell'incanto.
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