Art. 20.

Per lo contrario, se dopo fatte le proclamazioni, come sopra, si trovi conveniente il deliberare, si faccia , o non si faccia ulterior partito di miglioramento , si stabilirà pel terzo ed ultimo sperimento agli astanti il suddetto termine non maggiore , come sopra, di un'ora, non minore di un quarto d'ora.
Condividi questo contenuto: