Art. 4.

La pubblicazione ed affissione dell' avviso si farà per l'ordinario nel Comune ove l'opera deve eseguirsi , nel Capoluogo del dipartimento e suoi distretti. Ma per gli appalti di opere di qualche rilevanza a carico dello Stato, si estenderà anche alla Capitale , ed ai principali comuni de' dipartimenti convicini alla sede del lavoro,vnei quali si tengono per solito mercati o fiere , ed in tempo della maggior concorrenza.
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