Art. 31.

Il Deliberatario chɛ avesse cautato le sue oblazioni con semplice deposito, si obbliga nell'atto della sua sottoscrizione anche a prestare un' idonea sicurtà dentro un congruo termine , che gli viene prescritto nell'atto medesimo , colla comminatoria di rinnovare l'incanto a sue spese, e pericolo nel caso d'inadempimento, o d' insufficienza di Fidejussore.
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