Art. 20.

Avanti la prescrizione del sopra indicato termine all' ultimo sperimento, è facoltativo alla stazione appaltante, o sia all' ufficio presso cui si tiene l' asta', di sospendere la deliberazione , ove si creda opportuno. In tal caso si fa proclamare dal Tubatore agli astanti il giorno ed ora, in cui si continuerà l'incanto. L'ultimo offerente resta sempre vincolato in maniera che il nuovo sperimento si apre sopra l'ultima sua oblazione.
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