Art. 27.

L'idoneità della fidejussione deve esser tale , da poter garantire la piena esecuzione del contratto in tutti i suoi rapporti. Il deposito poi effettivo di una somma, ove si faccia provvisoriamente in luogo di sicurtà, deve almeno corrispondere al quadruplo dell'importanza delle spese dell'asta. Non ostante però un tale deposito, e la di lui perdita , il deponente non resta liberato dall'obbligo di risarcire gli ulteriori danni, spese ed interessi che potessero derivare alla stazione appaltante nel caso che la di lui offerta non fosse mantenuta.
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