Art. 59.

Questa decisione verrà immediatamente intimata all'Appaltatore e sua sicurtà, i quali, ove si credessero gravati, potranno riclamare in via soltanto devolutiva, alla Superiore autorità, a termini dell' Imperiale e Reale Decreto 8 giugno 1805, del terzo statuto, costituzionale , e dell'Art. 49 della legge 27 marzo 1804.
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