Art. 45.

L'atto d' asta dev'esser corredato delle pezze indicate all'Art. 14., e della preventiva Perizia, e Tipo relativo. Questo atto dovrà esser in duplo, ad effetto che uno degli esemplari colle originali pezze d'appoggio rimanga presso l'ufficio appaltante, e l'altro colle stesse pezze in copia autentica sia rimesso alla superiore Autorità, che deve ritenerlo ne' suoi atti per base dell'approvazione da impartire alla seguita delibera.
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