Art. 5.

Per ottenere rapidamente cotesta estesa pubblicazione , il Prefetto del dipartimento in cui deve eseguirsi l'opera diramerà ai rispettivi Prefetti degli altri dipartimenti un numero di esemplari dell'avviso invitatorio, ed essi sono a vicenda obbligati a prestarsi alla pubblicazione, la quale si farà colle stesse solennità che si praticano per tutti gli altri Bandi, Proclami e Decreti Governativi.
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