Art. 29.

Non sono considerati per più oblatori , all'effetto di poter deliberare , quelli che presentano una stessa persona per fidejussore , o che l' uno si offra sicurtà per l'altro. Nel caso di un sol oblatore, o di più oblatori aventi come sopra la stessa persona per sicurtà, o facienti la figura di sicurtà e di oblatori, qualora per le circostanze si trovasse conveniente da chi assiste all' asta la delibera razione, l' effetto di questa s'intenderà sempre dipendente dal puro arbitrio dell'Autorità superiore, malgrado che nel rimanente fossero state osservate le formalità prescritte cogli articoli precedenti.
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