Art. 32.

Se il Fidejussore viene rifiutato come insufficiente, si stabilisce al Deliberatario un nuovo termine non minore di giorni due nè maggiore di giorni cinque a presentare più idoneo Fidejussore, od un solido Collaudatore, che risponda in di lui mancanza. Ciò non adempiendosi, si rinnova senz'altro avviso l'incanto ne' modi: prescritti dal presente Regolamento, e sotto l'obbligazione penale dell' art. 31.
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