Art. 19.

Dopo proclamata per la seconda volta la migliore offerta , senza che alcuno l'abbia ribassata, dovrà ripetersi lo stridore colla indicazione di un proporzionato spazio di tempo agli oblatori , non maggiore di un'ora, nè minore di un quarto d'ora, a migliorare il partito. Laddove in tale ultimo indugio non siasi fatto ulterior partito, verrà chiuso l'incanto colla dichiarazione per la terza ed ultima volta , e si procederà alla deliberazione a favore dell'ultimo miglior offerente , quantunque gli altri non avessero ritirate le indotte cauzioni o depositi rispettivi.
Condividi questo contenuto: