Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: requisiti

Contratti misti - Requisiti
QUESITO del 09/09/2006

Con riferimento ad una gara per l’affidamento di un appalto misto di fornitura e lavori nel quale la quota lavori incida per circa il 40% sul totale della prestazione si chiede se il concorrente singolo che voglia partecipare alla gara, qualora non fosse in possesso dei requisiti ex d.p.r.34/2000:  debba obbligatoriamente costituire Ati con soggetto in possesso dei sopraccitati requisiti o comunque utilizzare l’istituto dell’avvalimento;  oppure possa subappaltare in toto ad un soggetto in possesso dei sopraccitati requisiti la parte relativa ai lavori; Si chiede, altresì, se, sempre per un appalto misto di fornitura e lavori, sia dovuto il contributo all’Autorità di vigilanza.

Requisiti
QUESITO del 15/07/2007

Un'amministrazione comunale dovendo espletare una gara avente come oggetto dell'applato:" ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL’IMPOSTA DI PUBBLICITA’, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANIE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI è leggittimata a richiedere tra i requisiti attestanti la capacità tecnica, l'aver effettuato, nell’ultimo triennio, attività di riscossione e/o accertamento di almeno due dei tributi oggetto dell’appalto in un Comune, con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti (trentamila abitanti)dato che il comune appaltante è un comune con una popolazione di circa 36.000 trentaseimila abitanti. la gara in oggetto è già in fase di pubblicazione, in merito al requisito su citato , in caso di modifica di tale requisito volendo estendere la partecipazione a ditte che abbiano compiuto il servizio in più comuni la cui popolazione sommata sia superiore ai trentamila abitanti deve riaprire i termini della pubblicazione e iniziare ex novo tutta la procedura o può semplicemente dare una proroga ai tempi per la ricezione delle offerte?

Argomenti:

Subappalto - Requisiti
QUESITO del 10/12/2007

1)PUO' UN'ATTESTAZIONE SOA ESSERE VALIDA PER UNA DITTA CHE SI E' TRASFORMATA IN ALTRA MODIFICANDO ANCHE LA P.IVA?; 2)AI FINI DEL RILASCIO AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DI IMPORTO INFERIORE 150.000 CHE REQUISITI POSSO CHIEDERE AD UNA DITTA COSTITUITASI NEL MAGGIO 2007?;

Requisiti
QUESITO del 09/07/2008

In una gara di servizi in cui l'aggiudicatario avrà maneggio di denaro dovuto dalla riscossione della vendita di biglietti, cataloghi e dall'attività di box office (l'oggetto della gara è la gestione, valorizzazione del museo e del punto di informazioni turistiche del Comune)è necessaria l'iscrizione all'"Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di luquidazione e accertamento tributi ed entrate delle province e dei comuni" di cui al D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997? Grazie

Argomenti:

La Provincia intende bandire una procedura aperta comunitaria per l'affidamento triennale dei servizi di manutenzione delle aree verdi, trattamento ofidi,derattizzazione e servizio di sgombero neve. L'appalto, identificato come appalto di servizi, è sopra soglia comunitaria. I servizi sono stati identificati con i seguenti codici cpv: 77310000-6; 77311000-3;77313000; 90212000-6; Ai fini della qualificazione delle imprese è stato richiesto l'espletamemto di servizi analoghi per un importo almemo pari ad 1,5 volte l'importo a base di gara e la presenza di almeno tre appalti d'importo pari o superiore ad € 150.000,00. Si chiede di sapere se ai fini della qualificazione le imprese possano produrre la qualificazione SOA nella categoria OS24 nella classifica corrispondente all'ammontare del servizio per dimostrare il requisito riferito alla manutenzione del verde; se in aggiunta a questo dovranno tuttavia produrre idonea dichiarazione attestante anche i servizi di sgombero neve effettuati. Qualora abbiano prodotto la SOA è necessario ugualmente approfondire la natura dei contratti stipulati, atteso che gli stessi possono riguardare lavori che non possano ritenersi analoghi rispetto al servizio oggetto dell'appalto?. O, in alternativa, è possibile inserire nel bando che il possesso dei requisiti è dimostrabile attraverso l'elencazione dei servizi, specificando che a tal fine, la qualif. SOA non è considerata esaustiva.

Argomenti:

D3. Quali requisiti deve possedere il soggetto affidatario delle acquisizioni in economia?

SOCCORSO ISTRUTTORIO
QUESITO del 14/04/2011

Si richiede se è da considerarsi non rientrante nella previsione di cui all'art. 32, comma 1 lett. c), D. Lgs. 163/2006 una società a partecipazione pubblica non maggioritaria la quale abbia nel proprio oggetto sociale: promozione, coordinamento, attuazione di iniziative di rilancio produttivo ed occupazionale mediante la predisposizione e infrastrutturazione di aree a destinazione produttiva commerciale e terziaria, da attuarsi avvalendosi in via primaria dei finanziamenti comunitari agli enti pubblici o assimilabili. In particolare: acquistare aree idonee ad insediamenti produttivi e promuovere l'insediamento di idonee attività; realizzare aree attrezzate e la costruzione delle opere di urbanizzazione, servizi, impianti ed attrezzature destinate agli operatori economici e di spazi pubblici per attività collettive; trasferire alle imprese il diritto di proprietà e/o di superficie sui lotti realizzati in tali aree, e/o concedere i lotti stessi in locazione, anche finanziaria; ristrutturare e costruire fabbricati, laboratori per attività produttive, depositi, magazzini da trasferire in proprietà e/o diritto di superficie, e/o concedere in locazione, anche finanziaria, alle imprese, realizzare parcheggi, aree commerciali e terziarie e qualsiasi infrastruttura utile allo sviluppo economico della città; recuperare a fini produttivi immobili industriali preesistenti; promuovere e realizzare iniziative per la nascita di nuove attività imprenditoriali; creare servizi comuni alle imprese, per rendere più economiche e convenienti le opzioni insediative delle stesse; costruire e gestire impianti di depurazione di tutti gli scarichi degli insediamenti produttivi e smaltimento rifiuti industriali. La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comprese operazioni di leasing e il rilascio di garanzie reali e/o personali, ritenute necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Il Comune di Valle Aurina intende indire un concorso di progettazione ai sensi dell'art. 99 comma 2 lett. a) Dlgs. 163/2006, mediante procedura ristretta. Si tratta di una gara europea articolata nel seguente modo: nella prima fase i concorrenti presentano un loro progetto già realizzato. La commission sceglierà tra questi candidati i migliori 10 che poi verrano invitati a presentare un progetto preliminare. Al vincitore verrà affidata anche la progettazione esecutiva e, ai sensi dell’art. 91, co. 6 Dlgs. 163/2006, la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza. Il bando richiede i requisiti di cui all’art. 38 e gli ulteriori requisiti per l'affidamento del progetto definitivo ed esecutivo a pena di esclusione dei candidati. Il Consiglio dell’ordine degli archittetti di Bolzano contesta il bando nel punto in cui si richiedono anche i requisiti per l’affidamento degli ulteriori livelli di progettazione a pena di esclusione. Un simile bando è sbagliato? Se fosse sbagliato, possono essere richiesti i requisiti per gli ulteriori livelli di progettazione solamente ai 10 candidati selezionati a pena di esclusione? Se i requisiti per l’affidamento degli ulteriori livelli di progettazione non possono essere richiesti a pena di esclusione quali altre possibilità ci sono affinchè al vincitore possano essere affidati gli ulteriori servizi tecnici mediante procedura negoziata diretta?

Con la presente siamo a sottoporre un quesito inerente la corretta interpretazione dell'art. 253, comma 16, del Codice dei contratti pubblici, il quale riproduce una disposizione già introdotta con legge 18 novembre 1998 n. 415. Il citato comma testualmente recita: "I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione." A tal proposito vorremmo sapere se la corretta interpretazione della norma è nel senso che un tecnico non abilitato, per poter legittimamente firmare progetti di opere pubbliche, debba aver svolto o collaborato ad attività di progettazione per almeno 5 anni prima del 1998 o se la data di entrata di vigore della L. 415/98 costituisce uno spartiacque nella normativa per la sola assunzione del tecnico ben essendo possibile che i cinque anni di esperienza siano maturati dopo tale data.

Avvalimento (Cod. Quesito 38) (89)
QUESITO del 13/10/2017

Il soggetto economico offerente è tenuto a produrre, tra gli altri documenti, il contratto di avvalimento in caso intenda ricorrere a tale istituto, anche se la stazione appaltante non ne ha fatto esplicita richiesta nel bando di gara per asta pubblica? in altre parole la stazione appaltante doveva richiedere il contratto espressamente o era un onere di legge del soggetto offerente indipendente dalle indicazioni del bando?

La presente per chiedere cortesemente Vs. chiarimento in merito all'art. 5 del D.M. 22.08.2017 n. 154 che richiede quale requisito generale , l'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 83, comma 3: b) per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d'arte; c) per i lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d'arte; e quindi parifica i requisiti necessari per l'esecuzione dei lavori inerenti beni culturali mobili ed immobili. Il Codice ateco prescritto dal suddetto D.M. diviene pertanto il 90.03.02 "Attività di conservazione e restauro di opere d'arte” e non il 41.2 che recita "restauro di edifici storici e monumentali" In applicazione letterale del D.M. 22.08.2017 n. 157, nell'ambito di un'indagine di mercato per lavori di restauro su bene immobile vincolato, molte imprese sebbene in possesso dell'attestazione SOA OG2 vengono escluse in quanto riportano nel camerale il possesso del Cod. ATECO 41.2 e non 90.03.02. Restiamo quindi in attesa di Vs. conferma in merito alla corretta applicazione dell'art. 5 del D.M. 22.08.2017 n. 154 e quindi che ditte in possesso di attestato SOA OG2 ma prive nell’oggetto sociale del loro camerale della dicitura conservazione e restauro di opere d'arte non posso essere ammesse a gare inerenti lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili . Grazie e cordiali saluti

Il DM 11 ottobre 2107 (CAM) prescrive che i progetti siano redatti da professionisti abilitati e iscritti in albi professionali (punto 1.2 dell'allegato, Indicazioni generali per la stazione appaltante). Il Dlgs 50/2016, invece, stabilisce che i progettisti dipendenti delle stazioni appaltanti debbano solo essere abilitati, non iscritti agli ordini professionali (art. 24, comma 3). come è possibile superare questa contraddizione? I dipendenti devono essere iscritti agli ordini (e, in questo caso, chi paga l'iscrizione) oppure no? Se no, come si supera la prescrizione contenuta nel DM 11 ottobre 2017?

Stante la varietà degli orientamenti in materia di avvalimento, si chiede se la certificazione di qualità può essere oggetto di avvalimento. Inoltre, qualora richiesta la certificazione di qualità per l'esecuzione di un servizio, in caso di R.T.I. se è necessario che tutte le imprese siano certificate o è sufficiente che la possieda la capogruppo.

In un disciplinare di gara riferito a procedura aperta riguardo appalto di servizi con quota parte di efficientamento energetico abbiamo previsto i seguenti requisiti di idoneità professionale. Abbiamo altresì previsto altri requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa che qui non elenco per brevità. Rispetto a detti ultimi requisiti abbiamo citato espressamente la possibilità di ricorrere all’avvalimento a norma dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e smi Requisiti di idoneità professionale Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, per partecipare alla presente gara, le imprese partecipanti devono soddisfare i seguenti requisiti: a) iscrizione nel registro CCIAA da almeno 3 anni, con attività relativa alla realizzazione, gestione e manutenzione impianti tecnologici e speciali e con abilitazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del D.M. 37/2008 o legislazione equivalente per concorrenti stabiliti in altri Paesi; b) possesso della certificazione di qualità ISO 9001 relativa a: installazione, manutenzione e gestione di impianti tecnologici, servizio energia e fornitura combustibile; c) possesso della certificazione delle misure di gestione ambientale ISO 14001 relativa a: installazione manutenzione e gestione di impianti tecnologici, servizio energia e fornitura combustibile: d) possesso della certificazione del sistema di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro OHSAS 18001:2007 relativa a: installazione, manutenzione e gestione di impianti tecnologici, servizio energia e fornitura combustibile; e) possesso della certificazione del sistema di gestione energetica secondo lo standard internazionale EN ISO 50001:2011 relativa a: installazione, manutenzione e gestione di impianti tecnologici, servizio energia; f) possesso della certificazione attinente alla responsabilità sociale di impresa SA 8000:2008 relativa a: installazione, manutenzione e gestione di impianti tecnologici; g) possesso di qualificazione SOA per prestazione di costruzione rilasciata da organismo autorizzato e in corso di validità che attesti il possesso delle categorie OG1 (classifica III), OG9 (classifica III) e OG11 (classifica IV), e comunque di classe adeguata ai lavori oggetto di offerta, ai sensi dell’Allegato A del DPR 207/2010; In caso di ATI/Consorzi ordinari, i requisiti di cui alle lett. b) c), d), e) ed f) devono essere possedute dalla mandataria dell’ATI/Consorzio ordinario. I requisiti di cui alla lett. a) devono essere posseduti da tutte le imprese del Raggruppamento/Consorzio. Il requisito di cui alla lett. g) deve essere posseduto dalle imprese del raggruppamento che intendono eseguire i lavori dell’offerta tecnica, in misura proporzionale alla percentuale di esecuzione della prestazione dichiarata. Quesito: Il possesso di detti requisiti di capacità idoneità professionale può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell’art.89 del D.Lgs.50/2016 e smi e a quali condizioni? Quali di detti requisiti può essere oggetto di avvalimento?

Su proposta di associazione sportiva dilettantistica è stato avviato il procedimento dell’art. 1,c. 304,L. 147/2013 per ammodernamento e gestione di impianto sportivo comunale. Il Comune ha dichiarato il pubblico interesse della proposta. Visto l’art. 162,c. 4, d.l. 50/2017 convertito dalla L. 96/2017, è stato richiesto al proponente di associare o consorziare altri soggetti ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 183,c. 8, d. lgs. 50/2016 (Codice). Si chiede: 1.Quali siano i requisiti per i concessionari ai quali fa riferimento l’art. 183, c. 8 del Codice; 2.Se ai fini dell’acquisizione dei suddetti requisiti l’associazione sportiva può utilizzare l’avvalimento di cui all’art. 89 del Codice, oltre agli istituti dell’associazione e del consorzio espressamente previsti dall’art. 162,c. 4, d.l. 50/2017; 3.Se l’associazione sportiva dilettantistica può considerarsi operatore economico; 4.Se è configurabile un’associazione temporanea limitata solo alla realizzazione dell’intervento di ammodernamento tale che l’associazione sportiva, realizzati e collaudati i lavori, possa autonomamente gestire l’impianto fino al termine della concessione.

Requisiti (Cod. Quesito 269)
QUESITO del 09/04/2018

E' pervenuto il seguente quesito da parte di un consorzio che intende partecipare ad una gara di finanza di progetto indetto da questa Amministrazione e cioè: "Con riferimento ai requisiti richiesti (in misura doppia) al punto 2.2.1 lettere d) ed e) del disciplinare di gara si chiede di chiarire se ai fini della dimostrazione dei suddetti, lo Scrivente Consorzio Stabile possa sommare, ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 207/2010, rispettivamente il fatturato medio di ogni impresa consorziata facente parte della compagine consortile (non necessariamente indicata come esecutore) e il capitale sociale di ogni singola impresa consorziata facente parte della compagine consortile (non necessariamente indicata come esecutore). Il disciplinare prescrive: "d) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10% del valore totale stimato per l’intervento pari ad € 1.758.200,03; e) capitale sociale non inferiore al 5% del valore totale stimato per l’intervento pari ad € 879.100,02. La risposta può essere Affermativa?

Si chiede se per una gara di progettazione qualora l'amministrazione non intenda prevedere tra i requisiti speciali di capacità tecnica e professionale il requisito del personale, possa comunque chiedere e prevedere un numero di unità minime stimate come necessarie per lo svolgimento dell'incarico. La domanda nascedal fatto che leggendo il bando tipo Anac non è mai menzionato tra i vari requisiti speciali- al di là del requiito del personale - quello delle unità minime stimate come necessarie, che è invece previsto solo al punto 7 lett. l) del bando tipo nella parte relativa al requisito del personale. Dunque ci chiediamo: se non chiedo il personale non posso nemmeno chiedere unità minime stimate come necessarie?

consorzio stabile (Cod. Quesito 370)
QUESITO del 21/09/2018

Si verifica il caso in cui un Consorzio stabile, dotato dei requisiti, risulti aggiudicatario di un'opera che comprenda lavori edili ed impiantistici, e che abbia indicato, come unica impresa esecutrice, una ditta qualificata per i soli impianti (e quindi, non per le opere edili). In sede di verifica dell'idoneità tecnica amministrativa dell'impresa esecutrice, ai sensi dell'art. 90, comma 9, del Dlgs 81/08, il Rup dovrà concludere con esito negativo detta verifica, dato che l'impresa non è in grado di svolgere lavori edili ed il personale non è formato per gli stessi. Ciò impedisce la stipula del contratto. Come si risolve questa aporia?

Per l'affidamento di un servizio rientrante tra quelli architettonici e ingegneria come descritto in oggetto (CPV 71312000-8), di importo sotto soglia di € 219.000,00 Iva esclusa, si chiede se è possibile ricorrere a una RDO aperta sul MePA con i requisiti di partecipazione previsti per gli affidamenti superiori alla soglia di rilevanza comunitaria, come indicato dalle linee Guida Anac n. 1 aggiornate con delibera n. 138 del 21.02.2018.

Dalla lettura della Delibera ANAC numero 295 del 13 aprile 2021 emerge che la verifica del possesso dei requisiti del proponente, anche ai fini dell’attribuzione della qualifica di promotore, deve essere espletata prima dell’approvazione della proposta.
Si pongono due quesiti relativi ad un caso di finanza di progetto per l'affidamento di una concessione di servizi con annessi lavori per i quali si rende necessario idonea qualificazione SOA.

1) E' corretto dire che il proponente debba essere qualificato per la quota dei lavori?

2) in caso di risposta affermativa è possibile che egli si limiti a dichiarare - in fase di proposta - che non intende esegue direttamente i lavori e che pertanto, con riferimento ai lavori, utilizzerà l'istituto del subappalto a terzi ?
Questa interpretazione ci sembrerebbe essere in linea con Tar Lazio, Roma, Sez. I, 28/10/2020, n. 10997 piuttosto che obbligare il proponente a costituire necessariamente un RTI con impresa di lavori.

Grazie.

giovane professionista in RTP
QUESITO del 23/10/2021

L'art. 4 del decreto 263/2016 prevede che i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. E inoltre prevede che i requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
domanda: i requisiti del giovane (es. attività analoghe svolte) possono essere valutati nell'ambito del punteggio da attribuire al RTP, nel caso di appalto da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo?
grazie