Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: collaudo

Collaudo
QUESITO del 20/11/2006

L'Amministrazione Comunale ha la necessità di affidare l'incarico di collaudo relativamente alle opere di urbanizzazione primaria di una piccola lottizzazione (€. 62.000) realizzate a scomputo degli oneri da parte di privati. E' possibile affidare l'incarico di collaudo al professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione? (incarico affidata dalla ditta lottizzante). L'attività di coordinatore della sicurezza può essere considerata al di fuori di quelle previste dal punto c) comma 4 dell'art. 188 del DPR 554/1999?

Argomenti:

Dovendo affidare l'incarico per il collaudo di un'opera il cui importo a base d'asta è pari € 1.975.000 e per il quale non sono previste strutture si chiede quali requisiti debba avere il collaudatore ai sensi dell art'188 comma 11 punti a) e b) del D.P.R. 554/99.

Collaudo
QUESITO del 02/03/2008

Dovendo affidare incarichi di collaudo relativi a piani urbanistici attuativi, si chiede se le procedure di affidamento debbano essere quelle specifiche per incarichi di ingegneria e architettura, att. 90, 91, 92 e 141, oppure se debbano essere quelle dell'art. 125 comma 9.

Argomenti:

Collaudo
QUESITO del 22/05/2009

Ai sensi dell'art. 191 DPR 554/99 il collaudatore incaricato provvedeva ad avvisare tempestivamente il Direttore dei Lavori, l'Impresa e il RUP della data della visita finale di collaudo, invitando gli stessi a parteciparvi con ritrovo in luogo. Il collaudatore richiedendo all'Impresa in forza dell'art. 193 DPR 554 di mettere a disposizione maestranze e mezzi d'opera per l'esecuzione di eventuali assaggi, ecc, avvisava la stessa che se non si fosse presentata, si procedeva ugualmemnte alle operazioni di collaudo ai sensi dell'art. 191, 3° comma DPR 554 con la presenza di due testimoni estranei all'Amministrazione. Si dava atto in detta nota dell'obbligo del DL, ai sensi dell'art. 191, 5° comma DPR 554, a presenziare alle visite di collaudo. Esperite le operazioni di collaudo in assenza della Ditta e alla presenza dei testimoni e del D.L. il collaudatore trasmetteva al RUP il collaudo tecnico-amministrativo, comprensivo di verbale di visita, relazione e certificato di collaudo. Il RUP a norma dell'art. 203 comma 1 DPR 554 trasmetteva in originale detto certificato all'Impresa per l'accettazione invitandola a firmarlo entro 20 giorni. Si chiede se l'Ente, dopo la scadenza del termine di cui sopra senza che l'Impresa restituisca il certificato di collaudo, possa approvarlo ugualmente in quanto il collaudo si ha come dall'appaltatore definitivamente accettato, applicando per analogia l'art. 174 c. 3 DPR 554 che disciplina analoga circostanza in relazione al conto finale.

Argomenti:

Collaudo
QUESITO del 01/10/2009

Nel seguente caso: 1.Il direttore lavori determina in contradditorio con l’impresa dei nuovi prezzi, e li ammette conseguentemente in contabilità, senza la successiva approvazione del responsabile del procedimento, come invece previsto dall’art. 132 c. 3 del DPR 554/99; 2.Il direttore dei lavori dispone l’esecuzione di ulteriori piccole lavorazioni di dettaglio, senza determinarne il prezzo in contradditorio con l’impresa né il responsabile del procedimento, ma desumendoli direttamente dal listino prezzi delle opere edili della Camera di Commercio; 3.nella determinazione dei prezzi di cui sopra (sia punto 1 che punto 2) il direttore dei lavori si è avvalso della medesima procedura applicata in sede di progettazione per la determinazione dei prezzi a base d’asta (applicazione listino prezzi ufficiale), cui ha applicato il ribasso d’asta offerto dall’impresa aggiudicataria; 4.tali lavorazioni disposte dal direttore lavori non eccedono complessivamente la soglia del 10% contrattuale, trattandosi di opere di manutenzione, né comportano maggiore spesa in quanto altrimenti compensate da altre lavorazioni eseguite in meno. Pertanto ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 non sono considerate varianti. 5.il responsabile del procedimento firma il successivo SAL, nel quale sono distintamente riportati anche i nuovi prezzi, benché da lui non previamente autorizzati, nonché emette il relativo certificato di pagamento e procede alla liquidazione al’impresa delle relative spettanze; 6.in sede di collaudo finale, il collaudatore accerta che le lavorazioni sono state eseguite a regola d’arte nella misura e qualità richiesta, ma accerta altresì la mancanza della previa autorizzazione del RUP; Si chiede di sapere se il certificato di collaudo può essere legittimamente emesso dal collaudatore, argomentando la subentrata (benché postuma) autorizzazione dei NP da parte del RUP in sede di liquidazione dei SAL.

Argomenti:

Collaudo
QUESITO del 12/06/2009

Nel caso di lavori di importo inferiore a €500.000#, potendo essere sostituito il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione, è comunque obbligatorio nominare l'organo di collaudo? In caso non debba essere nominato nel caso specifico di cui sopra, dovendo applicare l'art. 198 del D.P.R. 554/1999, a chi è assimilabile la figura dell'organo di collaudo? Al Responsabile del Settore o al D.L. che stende il C.R.E.?

Argomenti:

INCENTIVO ART. 92 DLGS 163/2006
QUESITO del 03/08/2009

Con riferimento alle modificazioni apportate dal decreto legislativo 152/2008, art. 120 c. 2bis e alle indicazioni dell’autorità di vigilanza di cui alla determin. n. 2/2009, si chiede di sapere come procedere nel caso di seguito illustrato: la stazione appaltante deve nominare una commissione di collaudo per la collaudazione in corso d’opera e finale di un’opera pubblica cofinanziata dai Ministeri: Infrastrutture e Trasporti e Beni e Attività Culturali. Premesso che non esistono specifiche intese al riguardo con i Ministeri interessati, si è proposto quale modalità di remunerazione dei commissari , l’incentivo ex art. 92 c. 5 del Codice dei contratti. Ci viene opposto che tale modalità è applicabile unicamente nei confronti dei funzionari della stazione appaltante, a riprova si afferma che la ripartizione di tale incentivo avviene previa contrattazione con le organizzazioni sindacali ed i relativi criteri sono assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione appaltante. Alla luce di quanto sopra, si chiede di sapere: Se è corretta l’interpretazione della stazione appaltante di applicazione dell’art. 92 c.5; Se, è altresì possibile proporre un’intesa con le amministrazioni coinvolte che tenga conto dei parametri individuati nei rispettivi regolamenti interni. Si precisa che diversamente i commissari verrebbero retribuiti sulla base di una proposta di parcella calcolata in base alla Tariffa (D.M. 4.04.2001 Tariffa professionale Ingegneri e Architetti).

Argomenti:

L’art. 198 comma 1 del d.p.r. n. 554/1999 stabilisce che qualora il collaudatore riscontri che sono stati eseguiti lavori meritevoli di collaudo ma non autorizzati, sospende le operazioni di collaudo e ne riferisce al RUP proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione e le proposte del collaudatore, con il proprio parere, alla stazione appaltante. Il successivo comma 2 stabilisce che “l'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dal responsabile del procedimento non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.”. Si chiede se: - la decisione in ordine alla proposta formulata dal collaudatore spetti al RUP o alla Stazione appaltante, in particolar modo negli enti privi di dirigenza dove il RUP coincide con il responsabile del settore lavori pubblici; - se il riconoscimento dei lavori eseguiti e precedentemente non autorizzati debba avvenire (nel caso di un Comune) ai sensi dell’art.194 del d. lgs. 267/2000, anche qualora nel quadro economico di spesa dell’intervento residuino delle somme che permettono il finanziamento di tali lavori eccedenti quelli autorizzati; - quale sia il significato da dare al comma 2 del suddetto art. 198. Forse quello che se il riconoscimento dei lavori non autorizzati viene fatto dal RUP anziché dalla stazione appaltante, il direttore dei lavori non può essere liberato dalle responsabilità per aver lasciato eseguire i lavori? Il dubbio sussiste perché una volta che la stazione appaltante ha riconosciuto i lavori non autorizzati di fatto viene sanato anche il non corretto comportamento del direttore dei lavori che li ha ordinati o lasciati eseguire.

Argomenti:

Un'amministrazione deve affidare un icarico di collaudo di lavori all'esterno per carenza in organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti. Si chiede quale procedura adottare per ricorrere a dipendenti di altre ammninistrazioni aggiudicatrici ed in tal caso come sono retribuiti ?

In caso di contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria edile o impianti di durata pluriennale, è ammissibile un collaudo?Deve essere in corso d'opera? Può eseguirlo anche un tecnico diplomato geometra o perito?

Argomenti:

L'amministrazione comunale ha concluso un accordo con una ditta privata, in base al quale questa si impegna - a titolo perequativo - a realizzare un lavoro pubblico. La progettazione dell'opera è stata commissionata dalla ditta privata che provvede anche alla individuazione dell'esecutore dei lavori e al finanziamento dei medesimi. Il Comune deve ora nominare il collaudatore tecnico amministrativo, in corso d'opera. Si chiede se è legittimo che la nomina del collaudatore sia fatta dal Comune ma che il relativo onorario professionale sia pagato direttamente al collaudatore dalla ditta privata che si obbligata a realizzare il lavoro pubblico. Quanto meno, ragioni di opportunità, ci sembrano sconsigliare il pagamento diretto dell'onorario da parte della ditta privata per evitare che il controllore (collaudatore) agisca non nell'interesse del Comune bensì di quello del controllato (ditta privata committente che ha individuato l'esecutore dei lavori alla quale quest'ultimo risponde). Sembra preferibile che l’onorario professionale sia pagato dal Comune e che, successivamente, quest’ultimo ne chieda il rimborso alla ditta privata. Grazie e cordiali saluti.

Argomenti:

Egregi signori, nel Comune di nell'ultimo anno è stata risanata la scuola elementare di Villa di Sotto. La ditta esecutrice (dopo espletamento di una gara aperta valore 1,7 Mio Euro) con luglio dell'anno scorso ha concluso i suoi lavori. Sono stati contestati alcuni difetti che manmano sono anche stati parzialmente corretti. Ma col tempo si verificano sempre più difetti come umidità, mancata o erronea impermeabilizzazione delle finestre e porte (tira l'aria). Inoltre sono state effettuate delle misurazioni dell'aria all'interno dei vani e in alcuni c'è un valore di Toluolo troppo alto rispettivo al valore europeo (mentre in Italia non esistono un valore limite). Ora dobbiamo fare il SAL finale, sotto i presupposti di cui sopra. Inoltre mancano ancora due fatture quietanzate dei subappaltatori (Art.170 Reg.). Il quesito che poniamo qui è se il comune alle condizioni di cui sopra deve emmettere il certificato di bilancio ovvero se può detenere l'ultimo SAL? (Il collaudatore incaricato, ha effettuato il suo primo sopralluogo e ha contestato dei difetti che ora la ditta deve mettere a posto). Ulteriore quesito che si pone: Qualora nei prossimi anni si verificano ulteriori vizi e diffetti come deve comportarsi il Comune?

Buongiorno, chiedo se è ancora vigente la norma che prevede che in caso di commissione di collaudo il compenso sia aumentato del 25% per ogni componente. La disposizione contenuta nell'art. 210 del DPR 554/99 (peraltro abrogato con l'introduzione del regolamento attuativo del codice)non è stata reintrodotta nel corrispondente art. 238 del DPR 207/2010. Per tale motivo, è giusto ritenere non più applicabile la predetta maggiorazione del compenso ai collaudatori?

Argomenti:

Collaudo - Accordo bonario
QUESITO del 30/05/2013

L’art.204, comma 3, del DPR n.554/1999 stabilisce che “la stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all’esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore.” Dalla lettura della norma sembrerebbe quindi che la stazione appaltante, una volta ricevuti gli atti collaudo, deliberi con il medesimo provvedimento e in un’unica soluzione sul collaudo e sulle domande dell’appaltatore (cioè sulle riserve). D’altra parte l’art.240 del D.Lgs. n.163/2006 (commi 6 e ss.) stabilisce che, a prescindere dall’importo delle riserve ancora da definirsi, entro 30 giorni dal ricevimento del certificato di collaudo il responsabile del procedimento attiva la procedura di accordo bonario. È evidente che i tempi di tale procedura, anche se tempestivamente attivata, sono incompatibili con i 60 giorni indicati dall’art. 204 del D.P.R. n.554/1999 come termine per la deliberazione della stazione appaltante, come sopra descritto. Viene pertanto chiesto-qualora venga attivata tempestivamente la procedura di accordo bonario per la definizione delle riserve a seguito della ricezione del certificato di collaudo- se la stazione appaltante debba rinviare la deliberazione di cui all’art. 204 del DPR 554/1999 al momento dell’esito dell’accordo bonario o se piuttosto debba deliberare entro 60 giorni solo sulle risultanze del certificato collaudo (e pagare all’impresa il credito ivi indicato), adottando un ulteriore provvedimento successivamente all’esito dell’accordo bonario

Il quesito che segue riguarda una casistica generale. Nel caso di incarico di collaudo conferito ad un dipendente interno all'Amministrazione pubblica, da compensarsi ex art. 92 del codice dei contratti, si chiede di sapere se l'importo da considerare per la determinazione dell'incentivo stesso, deve comprendere anche l'importo delle riserve apposte dall'impresa sullo stato finale dei lavori, purché comunque l'importo complessivo dell'incentivo non ecceda il 2% dell'importo dei soli lavori a base d'asta.

L'art. 102 comma 6 testualmente prevede: Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del predetto articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8. Poiché per un collaudo statico occorre l'iscrizione in albi professionali, solitamente presentano manifestazione di interesse ad assumere l'incarico dipendenti di amministrazioni pubbliche a tempo parziale iscritti in albi professionali che esercitano anche la professione. Stante tuttavia la disposizione del comma 56-bis dell'art. 1 della Legge 662/1996 che stabilisce "Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione". A tali dipendenti, ovvero dipendenti di pubbliche amministrazioni a tempo parziale < 50% iscritti in albi professionali e che svolgono attività professionali, è possibile conferire l'incarico di cui agli art. 102 e 111 del D.Lgs. 50/2016. In altre parole, tale incarico NON deve inquadrarsi tra gli incarichi professionali conferiti da questa amministrazione in quanto conseguente ad una disposizione di legge?

L'art. 61 c. 9 del DL 112/2008 conv. in L. 133/2008 dispone che "Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. [...]."
La giurisprudenza costituzionale e contabile evidenzia il duplice obiettivo perseguito dalla disposizione dell’art. 61, c. 9, del DL n.112/2008, di riduzione della spesa pubblica e di redistribuzione perequativa delle risorse per il trattamento accessorio di dipendenti pubblici.
La norma trova applicazione anche nei confronti degli enti locali, con la destinazione del 50% del compenso spettante al dipendente per l’incarico di collaudo ricevuto da terzi “ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singolo ente” (Corte conti, Sez. riun., delib. n. 58/2010; MEF – Dipartimento RGS, circolare, n. 2/2010).
Per quanto sopra, questa Amministrazione chiede:
a) se sia possibile richiedere al dipendente pubblico a cui si intende affidare l'incarico un ribasso sull'importo della tariffa di cui al DM 17/06/2016;
b) nel caso di risposta affermativa al quesito a), se il calcolo della trattenuta del 50% da versare all’Ente di appartenenza deve essere calcolato sull’importo spettante ai sensi della tariffa professionale oppure sull’importo pattuito nel contratto di incarico stipulato tra stazione appaltante e collaudatore di altra amministrazione pubblica.

albo dei collaudatori
QUESITO del 25/08/2021

L'art. 102, c. 6, D.Lgs. 50/2016 prevede che per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.

La Regione Liguria (sul cui territorio opera la stazione appaltante che invia il presente quesito) ha però reso nota la cessazione dell'Albo regionale dei Collaudatori, dato che le disposizioni contenute nella Legge 22 luglio 1993 n. 34 e s.m.i., che prevedevano l'istituzione dell'Albo suddetto, sono da ritenersi disapplicate, in quanto lesive del principio comunitario di liberalizzazione della concorrenza.
domanda: il comma 6 dell'art. 102 del Codice deve essere pertanto disapplicato per la parte che prescrive che il collaudatore debba essere iscritto all'albo dei collaudatori nazionale o regionale?

grazie

Argomenti:

Appalto misto di lavori e servizio.
QUESITO del 29/12/2022

Nel caso di un appalto misto di lavori (96%) e di servizi per l'ingegneria e l'architettura (4%), il bando di gara quali requisiti di qualificazione deve richiedere all'operatore economico? Si precisa che non si tratta di un appalto integrato di progettazione ed esecuzione in quanto l'intervento è finalizzato soltanto alla ristrutturazione leggera, non interessante la struttura portante, di un edificio esistente, senza cambio di destinazione d'uso. Poiché il certificato di collaudo statico non è disponibile tra la documentazione a corredo dell'edificio, occorre emettere un nuovo certificato di collaudo statico per poter dichiarare agibile l'edificio e consentirne il regolare uso scolastico.
L'operatore economico deve essere qualificato sia per i lavori, sia per il servizio professionale. A tale scopo è corretto stabilire nel bando di gara che l'operatore economico deve indicare nell'offerta il nominativo di un professionista abilitato che svolgerà le indagini e le prove e tutte le altre attività connesse all'emissione del certificato di collaudo statico? E' inoltre corretto richiedere che il professionista indicato dall'operatore economico deve possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del codice e i requisiti speciali (iscrizione all'albo da almeno 10 anni) dell'attività di collaudo statico di strutture in cemento armato?