Parere tratto da fonti ufficiali

Collaudo
QUESITO del 01/10/2009

Nel seguente caso: 1.Il direttore lavori determina in contradditorio con l’impresa dei nuovi prezzi, e li ammette conseguentemente in contabilità, senza la successiva approvazione del responsabile del procedimento, come invece previsto dall’art. 132 c. 3 del DPR 554/99; 2.Il direttore dei lavori dispone l’esecuzione di ulteriori piccole lavorazioni di dettaglio, senza determinarne il prezzo in contradditorio con l’impresa né il responsabile del procedimento, ma desumendoli direttamente dal listino prezzi delle opere edili della Camera di Commercio; 3.nella determinazione dei prezzi di cui sopra (sia punto 1 che punto 2) il direttore dei lavori si è avvalso della medesima procedura applicata in sede di progettazione per la determinazione dei prezzi a base d’asta (applicazione listino prezzi ufficiale), cui ha applicato il ribasso d’asta offerto dall’impresa aggiudicataria; 4.tali lavorazioni disposte dal direttore lavori non eccedono complessivamente la soglia del 10% contrattuale, trattandosi di opere di manutenzione, né comportano maggiore spesa in quanto altrimenti compensate da altre lavorazioni eseguite in meno. Pertanto ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 non sono considerate varianti. 5.il responsabile del procedimento firma il successivo SAL, nel quale sono distintamente riportati anche i nuovi prezzi, benché da lui non previamente autorizzati, nonché emette il relativo certificato di pagamento e procede alla liquidazione al’impresa delle relative spettanze; 6.in sede di collaudo finale, il collaudatore accerta che le lavorazioni sono state eseguite a regola d’arte nella misura e qualità richiesta, ma accerta altresì la mancanza della previa autorizzazione del RUP; Si chiede di sapere se il certificato di collaudo può essere legittimamente emesso dal collaudatore, argomentando la subentrata (benché postuma) autorizzazione dei NP da parte del RUP in sede di liquidazione dei SAL.

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