Parere tratto da fonti ufficiali

albo dei collaudatori
QUESITO del 25/08/2021

L'art. 102, c. 6, D.Lgs. 50/2016 prevede che per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.

La Regione Liguria (sul cui territorio opera la stazione appaltante che invia il presente quesito) ha però reso nota la cessazione dell'Albo regionale dei Collaudatori, dato che le disposizioni contenute nella Legge 22 luglio 1993 n. 34 e s.m.i., che prevedevano l'istituzione dell'Albo suddetto, sono da ritenersi disapplicate, in quanto lesive del principio comunitario di liberalizzazione della concorrenza.
domanda: il comma 6 dell'art. 102 del Codice deve essere pertanto disapplicato per la parte che prescrive che il collaudatore debba essere iscritto all'albo dei collaudatori nazionale o regionale?

grazie

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